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    Diritto di visita dei genitori separati-divorziati e del genitore non collocatario ai tempi dell’emergenza da Coronavirus.

    Da quando è iniziata l’emergenza epidemiologica da Coronavirus si è aperto un ampio dibattito in merito al diritto di visita del genitore non collocatario (in caso di provvedimenti di separazione/divorzio, di provvedimenti di regolamentazione delle visite dei minori per coppie di fatto o anche in assenza di provvedimenti qualora i genitori non convivano).

    In merito vi sono state diverse pronunce restrittive rese dai Tribunali di merito che hanno statuito l’esclusione di contatti che determinassero spostamenti da una regione all’altra o addirittura da un Comune all’altro.

    In particolare: – il Tribuna di Verona, con la pronuncia in data 10.03.2020, ha disposto l’interruzione delle visite tra un padre, residente nella Regione Emilia-Romagna e i due figli, residenti con la madre nella Regione Veneto, a causa dell’individuazione come zone rosse delle suddette Regioni, e disponendo che il padre potesse sentire le figlie tutti i giorni via Skype o con altro mezzo; – la Corte d’Appello di Bari, con la pronuncia 26.03.2020, ha sospeso il diritto di visita tra un padre ed un figlio residenti in Comuni diversi, ritenendo che non ci fossero le condizioni di sicurezza e prudenza prescritte dal Governo e disponendo, pertanto, contatti attraverso lo strumento della videochiamata.

    In controtendenza rispetto alle citate pronunce, il Tribunale di Roma, con decisione del 7 aprile 2020, ha statuito che l’emergenza in atto non possa determinare deroghe al diritto del genitore non collocatario di frequentare i figli ed , altresì, il Tribunale di Pescara (in data 22 aprile 2020) ha autorizzato un padre, che non vedeva il figlio da tempo a causa delle restrizioni di natura sanitaria, a spostarsi da una Regione all’altra (muovendosi dalla Regione Lazio alla Regione Abruzzo) per prendere il figlio e portarlo presso la propria abitazione.

    La peculiarità di tale decisione consiste nel fatto che sostanzialmente venga autorizzato il genitore non collocatario a spostarsi da una Regione all’altra per vedere e tenere con sé il figlio, ritenendo che le limitazioni agli spostamenti dettati in ragione dell’emergenza sanitaria non debbano precludere l’attuazione delle disposizioni di affido condiviso e collocamento dei minori; viene, pertanto, statuito che nessuna chiusura di ambiti regionali possa giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o di divorzio vigenti.

    Molti genitori c.d. “non collocatari” auspicano che il predetto orientamento meno restrittivo diventi la norma anche in ragione delle ultime disposizioni del DPCM del 26 aprile u.s.

    Il recente DPCM all’art. 1 prevede che: a)  sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

    In base alle disposizioni del predetto DPCM che consente gli spostamenti per incontrare i congiunti nell’ambito della propria regione, con ogni probabilità anche le future pronunce di merito consentiranno senza restrizioni le visite e/o gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso il collocatario o per condurli presso di sé in ambito regionale seppur in Comuni diversi, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

    Occorrerà invece capire se, anche in ragione dell’ultimo DPCM, la giurisprudenza riterrà che gli spostamenti da una Regione all’altra per far visita al figlio minore o per condurlo presso di sé siano consentiti, così come già statuito dalle sopraindicate recenti pronunce giurisprudenziali di merito meno restrittive.

    Avv. Alessandra CAVAGNETTO

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