Di seguito troverete un’informazione utile e dettagliata sulle nuove misure introdotte dal Decreto Rilancio, in tema di contributi a fondo perduto per le imprese ed ulteriori novità sulle indennità mensili destinate alle partite IVA
L’articolo 25 del Decreto Rilancio prevede dei contributi a fondo perduto per percettori di redditi agrari ed imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Attenzione però: da tale sostegno sono escluse tutte quelle partite IVA idonee a beneficiare dell’indennità di 600€ per il mese di marzo prevista dal Cura Italia. In particolare sono esclusi:
- ex. articolo 27 Decreto Cura Italia: professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ex. articolo 38 Decreto Cura Italia: lavoratori dello spettacolo;
- ex. articolo 44 Decreto Cura Italia: beneficiari del fondo per il reddito di ultima istanza.
- Non spetta, inoltre, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
Per poter accedere al contributo si deve dimostrare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile siano inferiori ad almeno due terzi di quelli del mese di aprile del 2019. Ma questo limite è escluso se l’attività d’impresa è iniziata almeno dal 1 gennaio 2019. Inoltre per chi ha il domicilio fiscale o la sede operativa in quelle zone particolarmente colpite dal Covid19, cioè in quelle zone rosse dichiarate tali già prima del lookdown nazionale, non è richiesto il requisito della perdita di fatturato.
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale (variabile a seconda dei soggetti come di seguito specificato) alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020:
- del 20% per i soggetti che hanno maturato ricavi o compensi non superiori a €400.000 nello scorso anno.
- del 15% per chi ha fatturato fino a un milione di euro;
- del 10% se i ricavi sono compresi tra 1 e 5 milioni di euro.
L’importo non potrà mai comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a €2000 per le altre tipologie.
Come richiederlo?
Il contribuente deve presentare un’istanza, esclusivamente in via telematica, anche per mezzo di un intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate, integrante i requisiti sopra esposti.
La richiesta dovrà pervenire a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di inizio della procedura, che verrà definita dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per evitare il pericolo di infiltrazioni mafiose l’AG si riserva di effettuare dei controlli in forma semplificata su ogni domanda e sui richiedenti. Qualora emergesse che il contribuente, avendo già ricevuto il contributo, non ne abbia effettivamente diritto, anche in misura parziale, scattano immediate sanzioni con altrettanti interessi, nonchè l’applicazione dell’art.316 -ter del codice penale e qualora ne ricorressero i presupposti, sanzioni penali previste dalla disciplina anti-mafia.
Se dopo l’erogazione del contributo, il beneficiario cessi la sua attività d’impresa, sarà tenuto sempre a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante ed eventualmente ad esibirli agli organi istruttori dell’AG.
BONUS PARTITE IVA APRILE E MAGGIO
L’articolo 84 estende il bonus dei 600€ alle P.IVA ai mesi di aprile e maggio, con alcune novità.
Per i contribuenti iscritti alla gestione separata dell’INPS e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso in cui dimostrino che nei mesi di marzo e aprile abbiano subito una perdita complessiva di almeno il 33% del fatturato, rispetto all’analogo bimestre dell’anno 2019, il bonus sarà nel mese di maggio di mille euro, anzichè di €600.
Per provare la perdita del fatturato bisogna tenere in considerazione, in base al principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti, e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, comprese le eventuali quote di ammortamento.
L’indennità di mille euro si estende anche ai lavoratori co.co.co., ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente la propria attività prima della data di emanazione di questo decreto, indipendentemente dalla perdita di fatturato.
Gli operatori agricoli beneficiari del bonus di 600 euro nel mese di marzo, ad aprile e maggio subiranno una decurtazione di 100 euro.
Nel decreto viene inoltre inserita un’ampia platea di persone che era stata esclusa dal Cura Italia. Viene riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questi sono:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano maturato in quello stesso periodo almeno trenta giornate lavorate;
- lavoratori intermittenti che abbiano maturato almeno trenta giornate lavorate dal 1 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (riconducibili all’articolo 2222 del c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore 5.000 euro con partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Viene specificato inoltre che questi lavoratori per prendere il bonus di 600 euro non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.
Il bonus di 600 euro viene riconosciuto anche per il mese di aprile ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, alternativamente con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro oppure con 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito non superiore a 35.000 euro.
Ai percettori del reddito di cittadinanza, cui spettano somme inferiori a 600 euro, l’indennità è riconosciuta in misura tale che il cumulo tra il reddito di cittadinanza e l’indennità sia di almeno 600 euro.
Per richiedere il bonus è necessario presentare all’INPS la domanda nella quale autocertificare la presenza dei requisiti. L’INPS trasmetterà poi all’Agenzia delle Entrate le varie domande dove verranno esaminate nel merito. Infine l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli esiti della procedura, sulla base di accordi di cooperazione tra le parti.
Decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente decreto decadrà il diritto di richiedere il bonus previsto dal Cura Italia.
Andrea Curcio