In questi ultimi mesi fare impresa è diventato certamente più arduo di quanto già non lo fosse prima. Tuttavia, come da tutti i periodi di crisi, è possibile uscirne rafforzati, e magari grazie anche ad un concetto nuova di fare impresa.
Se fino ad oggi, salvo che in rari casi, il concetto del profit e del no profit è stato considerato come inconciliabile, da domani, attraverso la disciplina giuridica della società benefit, la finalità della massimizzazione del profitto e quella del perseguimento di valori sociali potranno trovare un nuovo equilibrio.
Le aziende che in modo strutturale hanno deciso di redistribuire una parte dei propri utili a favore del proprio territorio e della comunità in cui operano hanno visto migliorare la reputazione della propria società nell’immaginario collettivo, riuscendo conseguentemente ad attrarre lavoratori maggiormente motivati, raggiungendo quindi una maggiore redditività ed una solidità economica. Questo può essere considerato il circolo virtuoso in cui “rischia” di entrare una società che oggi decide di divenire “benefit”.
Questo circolo virtuoso si instaurerà anche dal lato dei consumatori, i quali oggi più che mai sono sempre più attenti ad acquistare prodotti e servizi da società che abbiano un impatto positivo sul mondo che le circonda.
Quando si parla di società benefit in concreto a cosa si allude?
La denominazione di società benefit non rappresenta una nuova tipologia societaria. Ai sensi dell’articolo 1 co. 376 della legge n. 208/2015, potranno utilizzare nella propria denominazione sociale la dicitura “benefit” le società oggi esistenti, di capitali o di persone, che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi”.
Le società benefit sono dunque delle imprese le quali, attraverso l’esercizio dell’attività economica, perseguono oltre allo scopo proprio per il quale sono state create, anche l’obiettivo di avere un impatto sociale positivo, scelto a discrezione della società stessa.
In ragione del potenziale beneficio reputazionale a cui una società che si fregi nella propria denominazione sociale della dicitura “benefit”, il Legislatore ha inserito una norma secondo la quale “la società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole”.
Proseguendo nell’esaminare brevemente a norma della società benefit, è necessario precisare come la società benefit possa essere uno dei modelli societari previsti dal libro V, titolo V e VI del codice civile, potendo assumere la veste giuridica sia di società di persone che società di capitali. Nella denominazione sociale, inoltre, possono essere inserite le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB”.
E’ inoltre importante sottolineare, quale elemento fondamentale per la disciplina delle società benefit, che le finalità da esse perseguite, ai sensi di quanto sopra esposto, devono essere indicate specificamente nell’ oggetto sociale, il quale deve contenere una definizione precisa del beneficio che intende perseguire la società stessa.
Come già rimarcato, saranno i soci a determinare liberamente quale è il beneficio sociale che la società intenda perseguire ed entro quali limiti di impegno economico. L’amministrazione della società deve, pertanto, essere volta a bilanciare gli interessi dei soci con il perseguimento del beneficio comune previsto dagli stessi soci nello statuto. La società benefit deve quindi individuare, conformemente al modello societario scelto, il soggetto o i soggetti responsabili ai quali affidare le funzioni e i compiti volti al raggiungimento delle finalità descritte nell’oggetto sociale.
Altro aspetto rilevante della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 riguarda la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio che la società benefit deve allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito internet della società stessa. Tale relazione deve includere la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e in caso delle evenienze che hanno impedito o rallentato il realizzo del suddetto beneficio. Il documento deve, inoltre, contenere una valutazione dell’impatto generato dall’attività dell’impresa e infine una sezione dedicata in cui indicare i nuovi e futuri obiettivi che la società intende perseguire.
Al termine di questa sommaria analisi, ritengo che il modello di impresa civile perseguito da Adriano Olivetti insieme ai principi di economia civile entrati oggi nel vocabolario comune possano trovare nuova linfa con la previsione legislativa che consente alle società che faranno la scelta di campo di occuparsi, oltre che del bene dei propri soci, anche del bene comune, nell’accezione più ampia possibile, di poter rendere visibile alla comunità il proprio impegno attraverso l’utilizzo della dicitura “società benefit”.
Avvocato Francesco Inturri
Partner dello studio Andersen Tax & Legal
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