Superbonus 110%: cambiano i tetti di spesa a seconda dei condomìni
Gli emendamenti approvati dalla V Commissione della Camera dei Deputati hanno cambiato le specifiche riguardanti le detrazioni previste col superbonus ristrutturazione.
Nonostante le detrazioni fiscali al 110% siano già operative per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, il testo del decreto Rilancio, nella parte relativa al superbonus ristrutturazione, ha subito delle modifiche durante il suo passaggio in Parlamento. Sono cambiate le soglie per accedere a certi livelli di finanziamento con il risultato che vengono favorite quelle realtà dove sono presenti più unità ma di minori dimensioni.
La novità principale è l’introduzione della distinzione dei condomìni a seconda del numero delle unità immobiliari. La legge definisce unità immobiliare “ogni parti di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”. Vengono comprese dunque qualunque porzione di immobile costituente un appartamento, un negozio, un magazzino, un ufficio, un laboratorio, etc, purché abbiano un’identità catastale distinta.
Per quanto riguarda gli interventi trainanti, si applica la detrazione al 110% per le operazioni che interessano il cappotto termico per un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ma con diversi tetti di spesa.
Per gli edifici unifamiliari o per quelle unità immobiliari che si trovano dentro edifici plurifamiliari ma che abbiano autonomia funzionale e accesso autonomo dall’esterno, la soglia di spesa è di 50mila euro per ogni unità, anche se non è molto chiaro cosa si intenda con il termine “plurifamiliari”. Per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari invece, la soglia è pari a 40mila euro per ogni unità per un totale massimo di 320mila euro, mentre in caso di edifici con più di otto unità immobiliari, la soglia scende a 30mila euro ciascuna, per un totale di 270mila euro. In questo modo saranno avvantaggiati quei condomìni con unità immobiliari più piccole ma numerose.
Ci sono delle novità anche sugli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione con altre piattaforme centralizzate per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. I tetti di spesa per ottenere la detrazione in questo caso raggiungono l’ammontare complessivo di 20mila euro (sempre per ogni unità immobiliare) per quegli edifici fino a otto unità e 15mila euro dalle nove unità immobiliari in avanti. Infine, per gli edifici unifamiliari il tetto di spesa rimane di 30mila euro.
Simone Fausti