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    110%: ecco il modulo per avere lo sconto

    110%: ecco il modulo per avere lo sconto

    Oppure per cedere il superbonus del 110 per cento. Come vi sentite più comodi. Non vi giudicheremo. Sono scelte personali e private. Sono solo due pagine, se contate come il Sole 24 Ore, sono tre se anche voi pensate che tre fogli pieni di inchiostro non siano due pagine. Dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui avete pagato potrete comunicare all’AdE (mai abbreviazione fu più appropriata) l’opzione scelta tra uno sconto sulla fattura dei lavori o se cedere il credito d’imposta pari all’ammontare delle detrazioni spettanti ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

    La comunicazione
    La comunicazione, dovrà essere utilizzata solo per via telematica, anche con l’aiuto di un intermediario (e del pubblico da casa. Ancora in dubbio se sarà consentito il 50 e 50 del computer), dal contribuente che beneficia della detrazione se gli interventi effettuati nel 2020 e 2021 riguardano le singole unità immobiliari, o dall’amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sempre nel biennio 2020-2021 sulle parti comuni degli edifici.

     

    Il visto e l’invio del modello per il 110%
    Vi pareva tutto semplice e lineare? Anche a chi l’ha scritto. E questo non era tollerabile. Quindi: per gli interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici che aprono la strada al superbonus del 110%, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Occorre ricordare, infatti, che per i lavori sul cappotto termico o per la sostituzione delle caldaie occorre prima di tutto ottenere da tecnici abilitati l’asseverazione sul rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento energetico dell’immobile e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Erano solo due pagine, dopotutto. Credevate sarebbe durata a lungo? Illusi.

    L’esercizio dell’opzione
    Come detto con l’invio del modello il contribuente potrà scegliere se ottenere uno sconto in fattura o se cedere a terzi il bonus. La prima data utile per esercitare questa scelta è il 15 ottobre prossimo, data entro cui la Sogei, il partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria, avrà ultimato la messa a punto della piattaforma digitale su cui saranno gestibili le operazioni di cessione dei crediti fiscali. Sperando vada tutto bene. E che non stiano usando lo stesso partner informatico dell’Inps. Ve li ricordate i 600 euro? L’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori. Stati di avanzamento che per il superbonus del 110% non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e dovranno riferirsi ognuno ad almeno il 30% dello stesso intervento.

    Bonus solo in compensazione
    I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari. Creando dei simpatici caroselli che si spera non si fermino mai. Questa idea era venuta per la prima volta a Borghi. Anche se non è vero. Almeno uno dei default che precedettero la Rivoluzione Francese (quello propiziato dalla riforma di Law) fu creato proprio dall’illusione che questi titoli avrebbero continuato a girare. Vediamo che disastri causerà stavolta la stessa illusione.

    I controlli
    Se il Fisco accerta l’inesistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta (come? Sulla base di cosa? Lo scopriremo solo soffrendo), procede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione (e cosa succede a quelli a valle della cessione? Nulla? Quella detrazione è ancora valida? Se non lo è come faccio io acquirente a saperlo?). In presenza di concorso nella violazione, l’agenzia delle Entrate contesterà anche la anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e e quella dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.

    Luca Rampazzo

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