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giovedì 3 Aprile, 2025
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Superbonus 110%: tra polizze, certificatori e sanzioni.

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Superbonus 110%: tra polizze, certificatori e sanzioni.

Mentre prende forma il mercato relativo al superbonus 110%, cominciano a delinearsi le prime offerte assicurative per i professionisti.

Mentre si aspettano tutti i dettagli delle norme relative al funzionamento del superbonus ristrutturazione 110%, le compagnie assicurative cominciano a proporre le prime polizze. Come noto, il decreto Rilancio n.34/2020 ha incrementato al 110% la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in caso di interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Di conseguenza gli operatori stanno cercando di muovere i primi passi in questo mercato.

Reale Mutua per esempio propone due strade: la prima prevede una polizza per ogni opera realizzata e relativa definizione del massimale secondo il valore dell’intervento, la seconda invece prevede un massimale “a consumo” per tutte le asseverazioni che il professionista realizzerà nei termini del contratto (Sole24Ore).

Ecco dunque che Banca Reale propone diverse soluzioni a seconda dell’interlocutore e della necessità: per i privati una polizza per le ristrutturazioni che prevede il finanziamento con cessione del credito o con pegno senza cessione del credito a cui si può aggiungere una polizza specifica per proteggere oltre alla casa anche l’arredo. Per i condomìni invece c’è la possibilità di scegliere tra un finanziamento standard o la formula “cessione del credito – Superbonus/altri bonus”. Per le imprese edili invece si cerca di venire incontro alle esigenze di liquidità particolarmente presenti nel momento di avvio dei lavori tramite per l’anticipo del contratto d’appalto alla banca.

Il decreto legge inoltre contiene anche la normativa relativa alla figura del “certificatore” (o “asseveratore”) cioè quei soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni o attestazioni. Questi professionisti sono obbligati infatti ad avere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero di certificazioni prodotte, nonché agli importi degli interventi relativi. Tale massimale non può essere inferiore a 500.000 euro.

Attenzione però alle sanzioni. Come spiegato da Inarcassa, il contratto assicurativo non copre i rischi connessi alla violazione di norme che comportino sanzioni dirette all’assicurato, questo perché il sistema prevede che il soggetto autore della violazione paghi direttamente per l’illecito. In linea di massima la copertura assicurativa è valida in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell’assicurato che, per effetto dell’azione di rivalsa, chiede il risarcimento dei danni subiti dal professionista. Sono esclusi inoltre dalla polizza Rc i rischi di natura esclusivamente finanziaria, mentre sono coperti i rischi derivati dalle prestazioni professionali finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari.

In generale dunque, tra le offerte disponibili la maggior parte suggeriscono un’integrazione della Rc esistenti tramite un’appendice di polizza, altrimenti si può ricorrere ad un’assicurazione stand alone che è vincolata all’arco temporale dei lavori di ristrutturazione.

Simone Fausti

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