Il D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950 contiene la disciplina prevista per la cessione del quinto.
Un lavoratore subordinato può ottenere un prestito da una finanziaria a fronte della cessione di un quinto dello stipendio.
I soggetti che intervengono sono:
- il cessionario, ovvero la società finanziaria;
- il cedente, ovvero il lavoratore;
- il debitore ceduto, ovvero il datore di lavoro.
Il datore di lavoro, non può opporsi alla cessione del quinto, una volta notificata la cessione il debitore ceduto ha l’obbligo di darne attuazione.
Nell’articolo verranno analizzati i soggetti che possono contrarre una cessione del quinto, la durata massima prevista, e le casistiche che possono impattare sulla quota da trattenere mensilmente al cedente.
Inoltre, verrà esaminato il caso in cui sullo stipendio gravino più cessioni del quinto contemporaneamente e cosa succede in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per concludere, verrà presa in esame la differenza tra delegazione di pagamento e cessione del quinto.
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Redatto da Paserio & Partners