Il D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sulla G.U. il 14 febbraio 2019, ha introdotto il «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza», riformando l’intera disciplina della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali, unitamente ad un’importante riforma delle norme del diritto societario del Codice civile che interessano tutte le imprese. Una delle novità di centrale rilevanza, tra l’altro già in vigore dal 16 marzo 2019, è rappresentata dall’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c., il quale dispone che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
L’integrazione della disciplina sugli assetti societari, i quali rappresentano il cuore della funzione gestoria di tutte le imprese, si inserisce come opportuno raccordo tra il diritto societario ed il diritto della crisi di impresa, motivo per cui la disposizione sopra richiamata non è indirizzata esclusivamente a quelle in difficoltà, ma (soprattutto) alle imprese cosiddette in bonis. Si tratta, infatti, di un “dovere” di corretta gestione, che diviene il punto di riferimento imprescindibile per tutte le imprese al fine di garantire un efficace ed efficiente conduzione aziendale. Inoltre, l’importanza dell’adozione di adeguati assetti societari è divenuta ancora più evidente a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19, che ha palesato la necessità di adottare un governo societario efficiente, basato su procedure formalizzate di pianificazione e programmazione.
Tuttavia, la finalità dell’adozione di presidi gestionali formalizzati e strutturati può essere raggiunta unicamente a seguito di una forte evoluzione (forse anche “rivoluzione”) culturale delle imprese, sovente caratterizzate dalla genialità produttiva ma meno da quella gestionale, in quanto poco avvezze ad una gestione e programmazione formalizzate. Infatti, una delle maggiori criticità connesse all’istituzione degli assetti societari è rappresentata dalla peculiarità dei piccoli e medi imprenditori, i quali spesso percepiscono tali assetti come un ulteriore aggravio della struttura dei costi, spesso già molto appesantita, senza tuttavia comprendere l’elevata potenzialità degli stessi in funzione di un più efficiente governo societario e di una sana crescita dimensionale. Essere compliant alle regole sugli adeguati assetti, infatti, non si traduce in un mero rispetto degli obblighi imposti dal legislatore, bensì induce all’adozione di un principio di sana ed efficiente conduzione dell’azienda, attraverso una consapevole valutazione ex ante dell’effetto, anche quantitativo, delle decisioni strategiche che vengono assunte.
Il progetto di ricerca, in corso di finalizzazione per un master universitario di II livello presso l’Università degli Studi di Bergamo, tende a dimostrare che l’adozione degli adeguati assetti rappresenta un’opportunità per rivedere i propri presidi gestionali, adottando una prospettiva forward-looking. Quest’ultima si rivela necessaria, all’interno di un mercato competitivo e in costante mutamento, per la sopravvivenza delle imprese italiane, soprattutto alla luce della recente pandemia da COVID-19, che ha palesato l’inefficacia dello stile “giorno per giorno” e quindi l’obbligatorietà dell’adozione di uno stile razionale ed anticipatorio. Il progetto, nel tentativo di fungere da guida pratica per gli imprenditori, specialmente di piccole e medie dimensioni, fornisce un quadro esaustivo, operativo e concreto del concetto di adeguati assetti societari, sulla base delle indicazioni provenienti dalle best practices aziendali, unitamente agli spunti derivanti dalla giurisprudenza. Infatti, dopo aver fornito un’analisi, da un punto di vista aziendalistico e giuridico, in merito ai singoli assetti societari, il capitolo conclusivo prevede la costruzione di un modello operativo basato su una check list, differenziata a seconda della categoria dimensionale delle imprese individuate, corredata da applicazioni operative, che possa rappresentare un sostegno concreto all’organo amministrativo per operare il cambiamento culturale auspicato dal legislatore ai fini di una più efficiente conduzione aziendale. Tali check list vengono poi sottoposte ad un campione di aziende, appositamente suddivise in categorie in funzione di determinati parametri dimensionali, al fine di verificarne l’adeguatezza degli assetti sinora adottati nonché l’esistenza di eventuali correlazioni.
Infine, l’effettiva implementazione di tale modello può contribuire a ridurre il rischio di subire eventuali azioni di responsabilità per mancata o inadeguata istituzione degli assetti societari a carico dell’organo amministrativo. Infatti, sebbene la norma in oggetto sia stata introdotta solo di recente nell’ordinamento nazionale, in giurisprudenza si riscontrano già delle pronunce sul tema della mancata adozione dei presidi organizzativi, amministrativi e contabili, dalle quali si evince come l’inesistenza o l’inadeguatezza degli assetti societari rientri indubbiamente nell’alveo della mala gestio, che pone le basi per il ricorso alle azioni di responsabilità previste dalle norme civilistiche.