L’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcune novità in merito alle scadenze dei pagamenti introdotti dall’ultimo decreto ristori.
Una delle conseguenze più evidenti della raffica dei decreti governativi con cui l’esecutivo cerca di far fronte alla pandemia è il continuo aggiornamento delle scadenze fiscali. A causa di questa dinamica, l’Agenzia delle Entrate è costretta puntualmente a intervenire per chiarire le ultime novità in materia e lo ha fatto anche per il decreto ristori Quater.
Come già anticipato dall’Informatore, tale decreto legge (n.157/2020) è intervenuto su una serie di argomenti tra cui la disciplina della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019 dunque, il mancato versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Attenzione però perché, come sottolineato sul sito dell’Agenzia, il primo di marzo rappresenta una deadline inderogabile dal momento che non sono previsti i consueti cinque giorni di tolleranza. L’Agenzia ricorda inoltre che “il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute”.
Dato il persistere delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia e alle misure di contenimento del covid, è stato deciso inoltre di alzare da 60mila a 100mila euro la soglia di debito per il quale si può ottenere una rateizzazione fino a 6 anni per le richieste presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e “senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione”.
Sempre entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Un’altra misura per venire incontro alle sofferenze economiche dei contribuenti riguarda i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31/12/2021, per i quali la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Simone Fausti