Gli ultimi passaggi parlamentari hanno introdotto delle piccole novità sul versante dei congedi per covid e dello smart working, una misura che aveva subito numerose modifiche anche nei mesi precedenti.
Dicembre è stato il mese in cui i parlamentari italiani sono stati occupati a fissare la forma definitiva del decreto Ristori, lo strumento che ingloba i precedenti provvedimenti autunnali con cui l’esecutivo ha cercato di supportare le famiglie e le imprese italiane colpite dalla seconda ondata della pandemia. Col succedersi dei decreti, alcune misure sono state pian piano cambiate e riscritte, compresa quella che riguarda lo smart working e i congedi covid.
La norma iniziale consentiva a un genitore di ricorrere allo smart working se il figlio era costretto a stare in quarantena dopo l’entrata in contatto con un positivo al covid, qualora tale contatto fosse avvenuto a scuola. In alternativa era possibile chiedere un congedo indennizzato al 50% della retribuzione. Con questo provvedimento a settembre si cercava di tenere aperte le scuole e allo stesso tempo venire incontro a quei genitori che erano costretti a prendersi cura di un figlio che era finito in quarantena proprio a causa della frequentazione dei luoghi scolastici.
Un secondo intervento aveva esteso la casistica: le due possibilità sopra elencate erano opzionabili dai genitori anche quando il figlio veniva contagiato durante altre attività come lezioni di musica o durante attività sportive indoor. Successivamente è stato innalzato il tetto dei 16 anni di età per i figli ma con un’ulteriore differenziazione: se il figlio ha fino a 14 anni, allora permane il diritto al congedo indennizzato al 50% qualora i genitori non ricorrano allo smart working. Tuttavia, se il figlio ha oltre i 14 anni ma fino a 16, qualora i genitori siano impossibilitati a lavorare in smart working, è consentito ad essi di astenersi: in questo caso non si ottiene l’indennità ma c’è il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Come specificato dall’Inps inoltre, i congedi sono fruibili fino al 31 dicembre.
Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, con l’articolo 22 bis del decreto Ristori 1, in alternativa allo smart working, è possibile ricorrere ad un ulteriore congedo retribuito sempre al 50% per quei lavoratori dipendenti i cui figli frequentano la scuola secondaria di primo grado, nel caso in cui l’attività scolastica in presenza venga sospesa in base al dpcm del 3 novembre. Dovrebbe sempre valere il tetto dei 16 anni di età per i figli e tale misura, secondo l’analisi del Sole24Ore, dovrebbe riguardare le seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Abruzzo, Toscana e la provincia di Bolzano.
Infine, nell’articolo 13 terdecies del Ristori 1 è presente un bonus baby sitter in sostituzione del congedo per quei genitori iscritti alla gestione separata o a quelle speciali dell’Inps. Misura valida per le zone rosse e fino a un importo di 1000 euro.
Simone Fausti