domenica, Novembre 24, 2024
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    Home Economia Rivalutazione beni d'impresa

    Rivalutazione beni d’impresa

    IMPORTANTE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE, REINTRODOTTA DAL DECRETO “AGOSTO” DAL COSTO ESTREMAMENTE CONTENUTO

    In queste settimane ricevo continue richieste di perizia per la rivalutazione di beni, non solo materiali, ma anche intangibili, in particolare software quali sistemi ERP, MES, al fine di supportare e giustificarne la rivalutazione rispetto ai valori a bilancio di tali asset. Disponibile a fornire maggiori informazioni a chi fosse interessato, vediamo di seguito perché questo strumento rappresenta una grande opportunità per le aziende, sia per il forte risparmio di imposta che si attesta intorno al 25% (dedotti i costi dell’operazione), sia per consentire gratuitamente una ricapitalizzazione utile in particolare a quelle aziende che, anche a causa dell’impatto del Covid-19, dovranno fronteggiare le perdite di bilancio.

    RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

    Nell’ambito del c.d. “Decreto Agosto”, recentemente convertito in Legge, è stata (ri)proposta una “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuare nel bilancio 2020.

    Trattasi di un’opportunità particolarmente appetibile posto che:

    • è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle “categorie omogenee”;
    • il costo dell’operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione

    l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 3% (nella “versione” della rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 12%-10%);

    • il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l’effetto è differito al 2024);
    • è consentito rivalutare “gratuitamente” ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell’impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all’attuale situazione di crisi collegata all’emergenza COVID-19, che genererà, in molti casi, perdite consistenti nei bilanci 2020.

    Per effetto di quanto stabilito dall’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, recentemente convertito dalla Legge n. 126/2020, è consentita la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione interessa, in genere, il bilancio 2020. Rispetto alle “versioni” più recenti della rivalutazione, la nuova disposizione consente ora di:

    • rivalutare distintamente ciascun bene. La rivalutazione non deve pertanto riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
    • effettuare la rivalutazione con effetti solo civilistici, analogamente a quanto previsto in passato dal DL n. 185/2008. Trattasi di un’opportunità da valutare attentamente in quanto consente di migliorare la situazione patrimoniale aziendale. In tal caso l’impresa non deve sostenere alcun costo, non essendo richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva.
    • in alternativa effettuare la rivalutazione con effetti anche fiscali in quanto la misura dell’imposta sostitutiva dovuta risulta particolarmente ridotta (3%) e il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata (in generale, dal 2021). Ai fini delle plus/minusvalenze l’effetto è differito al quarto esercizio successivo (in generale, dal 2024). Il vantaggio della rivalutazione con effetto fiscale risiede nel riconoscimento del maggior valore attribuito agli immobili e conseguente possibilità di determinare maggiori ammortamenti fiscali e/o di azzerare/ridurre la plusvalenza in caso di cessione.

    SOGGETTI INTERESSATI

    La rivalutazione può essere effettuata dalle società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici, dagli enti commerciali e non commerciali, dalle imprese individuali, dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

    Di fatto, quindi, la rivalutazione è consentita anche ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria / semplificata).

    BENI RIVALUTABILI

    La rivalutazione ha ad oggetto i beni d’impresa, comprese le partecipazioni in società controllate/collegate che costituiscono immobilizzazioni, risultanti nel bilancio ell’esercizio in corso al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020. La rivalutazione può riguardare tutti i beni dell’impresa, sia mobili che immobili, sia materiali che immateriali, salvo alcune specifiche esclusioni.

    Non sono rivalutabili:

    • i beni merce iscritti fra le rimanenze;
    • le immobilizzazioni immateriali rappresentate dall’avviamento, dai costi di impianto ed ampliamento, dai costi di sviluppo e dai costi pluriennali in genere ;
    • i beni in leasing in quanto non risultano iscritti a bilancio, compresi quelli riscattati nel corso del 2020. La rivalutazione può comunque interessare i beni riscattati entro il 31.12.2019.

    Una rilevante novità rispetto a quanto previsto in passato è rappresentata, come sopra accennato, dalla possibilità di effettuare la rivalutazione “distintamente per ciascun bene”. Non è più obbligatorio rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma è possibile scegliere di rivalutare alcuni beni ed escluderne altri.

     MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

    La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel bilancio chiuso al 31.12.2020.

    Ai fini della rivalutazione è utilizzabile una delle seguenti modalità alternative.

    • Rivalutazione del costo storico;
    • Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;
    • Riduzione (totale o parziale) del fondo ammortamento

    Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (2020), gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, poiché la rivalutazione è un’operazione successiva e di conseguenza l’ammortamento sui maggiori valori è calcolato dall’esercizio successivo all’iscrizione (con la possibilità di usufruire del “congelamento” dell’ammortamento previsto dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del citato DL n. 104/2020).

    Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo attivo” di rivalutazione, dato dal maggior valore del bene meno l’imposta sostitutiva dovuta. Tale saldo va accantonato ad apposita riserva o imputato a capitale.

    LIMITE DEL VALORE ECONOMICO

    La rivalutazione deve essere effettuata nel rispetto di un preciso limite quantitativo. Infatti, come stabilito dall’art. 11, Legge n. 342/2000 e dal DM n. 162/2001 “il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione … al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato … o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell’impresa”.

    Di conseguenza, il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può superare:

    • il valore corrente, determinato in base al valore di mercato; ovvero
    • il valore “interno”, determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione.

    EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

    La nuova rivalutazione ha effetto ai fini civilistici e, a fronte del versamento dell’imposta sostitutiva, anche fiscali.

    Ai fini civilistici, in deroga all’art. 2426 C.c. che, come accennato, impone quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni quello del costo di acquisto o di produzione, è consentito attribuire ai beni oggetto di rivalutazione un nuovo valore che deve rispettare tuttavia il limite del valore economico.

    Ai fini fiscali i maggiori valori possono avere effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione, ossia in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2021, a condizione che sia versata l’imposta sostitutiva IRPEF, IRES, IRAP ed eventuali addizionali nella misura del 3% (l’effetto fiscale non è quindi obbligatorio).

    RIVALUTAZIONE E SOCIETÀ DI COMODO

    La rivalutazione ha effetto anche ai fini della disciplina delle società di comodo. A tal fine, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 14/E, il valore dei beni corrisponde a quello determinato ai sensi dell’art. 110, TUIR, ossia rilevante ai fini fiscali. Di conseguenza, nel 2020 il valore di riferimento per gli immobili è quello ante rivalutazione. Il valore rivalutato rileva dal 2021, per cui dal 2021 assume rilevanza anche ai fini delle società di comodo.

    VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

    Come accennato, al fine di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva, determinata applicando alla base imponibile (differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato dello stesso), l’aliquota del 3% a prescindere dalla tipologia del bene. Qualora il soggetto interessato intenda affrancare (anche parzialmente) il saldo attivo di rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 10%.

    La rivalutazione soltanto civilistica è gratuita. Non è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% – 10%.

    MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

    L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di 3 rate (senza interessi) di pari importo.

    • 1a rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2020
    • 2a rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2021
    • 3a rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2022

    Un esempio:

    Testo Art. 110 Decreto Agosto

    Pubblicato da

    Marco Belardi

    Consulente Dir. Politiche Industriali presso Ministero dello Sviluppo Economico

     

     

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