I danni subiti dall’impresa (ed in particolare il fermo dell’impresa) a seguito della pandemia da Covid-19 possono essere oggetto di copertura assicurativa? In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’assicurazione, sono azionabili giudizialmente? Con quali modalità?
Con riferimento ai danni da fermo dell’impresa, è bene verificare se le polizze assicurative sottoscritte prevedano la copertura della cd. business interruption, ovvero del fermo dovuto a provvedimento governativo in ragione dell’emergenza sanitaria.
Normalmente la fattispecie della cd. business interruption è compresa nelle cd. polizze P&C (property & casualty), all risks, tuttavia in concreto, nella maggior parte dei casi, queste polizze non risultano agilmente idonee a coprire la cd. business interruption originata dal Covid-19. Le compagnie assicurative, in particolare, negano il pagamento dell’indennizzo sulla base del fatto che non si sarebbe verificato un danno materiale ai beni aziendali in ragione della mera potenziale presenza nei beni/locali aziendali del Covid-19.
All’estero la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su simili casi. In Germania, ad esempio, il Tribunale Regionale di Mannheim (pronuncia del 29 aprile 2020 (causa n. 11 O 66/20), in sede cautelare, ha affermato il principio generale secondo il quale, in ipotesi di business interruption, sono risarcibili da parte dell’assicurazione i danni derivanti dalla chiusura di un’attività di un operatore alberghiero, mentre in Francia, invece, il Tribunale di Commercio di Parigi (pronuncia del 22 maggio 2020), con decisione provvisoria (quindi non una pronuncia con valore di res iudicata), si è pronunciato in merito al rifiuto di Axa France Iard di risarcire i danni da cd. business interruption sofferti dal proprietario di un ristorante, decidendo per il diritto al risarcimento del danno in favore del ristoratore.
Nell’attesa di vedere se nel panorama giurisprudenziale italiano si affermeranno delle pronunce analoghe, è bene che ciascuna impresa analizzi attentamente le proprie coperture assicurative per verificare se le stesse siano operanti e in quale misura per i danni subiti dall’impresa a seguito dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi che ne sono conseguiti.
Alcune polizze potrebbero infatti essere idonee a coprire i danni da fermo di attività e da conseguente perdita di profitti che, solitamente, rappresentano i danni più significativi subiti dalle aziende.
Ricordiamo infine che in Italia, prima di proporre azione giudiziale contro una compagnia assicurativa, è necessario per legge (in termini tecnici si parla di “condizione di procedibilità”) passare attraverso lo strumento della cd. mediazione, un istituto volto alla conciliazione tra le parti, che si svolge avanti ad un soggetto terzo, il mediatore, con costi piuttosto contenuti.
In caso di diniego di copertura da parte della compagnia assicuratrice, dunque, la mediazione – specie in ipotesi di polizze dal contenuto non sufficientemente chiaro in punto di copertura – può rappresentare un utile strumento per aprire un dialogo con la compagnia assicuratrice, con costi ridotti e senza il rischio di dover affrontare un lungo e incerto giudizio avanti i tribunali ordinari.
Contributo a cura degli Avv. Massimiliano Perletti e Avv. Federica Bargetto dello Studio Roedl & Partner, Milano