C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per presentare la domanda all’Agenzia delle entrate. Destinatari imprese e Piva con calo almeno del 30% del fatturato 2020 sul 2019.
Al via da ieri, ci sarà tempo fino al prossimo 28 maggio per fare domanda all’Agenzia delle entrate del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, destinato a imprese e partite IVA colpite dagli effetti della crisi economica generata dall’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.
I beneficiari
La platea dei soggetti beneficiari del contributo è composta da tutti i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono “attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”. Rientrano tra i destinatari anche gli enti non commerciali, compresi quelli afferenti al terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 23 marzo 2021, i soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente alla data del 23 marzo 2021, gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).
I requisiti
Per l’accesso al contributo occorre pertanto avere la partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, inoltre è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’anno precedente, ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°gennaio 2019 cui il contributo spetta anche in assenza di tale requisito. Sono esclusi dalla possibilità di accesso al contributo tutti i soggetti che nel corso del 2019 hanno avuto ricavi o compensi che superano i 10 milioni di euro.
Le modalità di calcolo del contributo
La regola generale prevede che l’ammontare del contributo venga determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. Qui si distinguono cinque fasce:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 fino a 100mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra i 100mila e i 400mila euro
- 40% per soggetti con ricavi o compensi nel 2019 dai 400mila euro fino a 1 milione di euro
- 30% per soggetti con ricavi o compensi nel 2019 da 1 milione di euro fino a 5 milioni
- 20% per soggetti con ricavi o compensi nel 2019 che superano i 5 milioni di euro fino ai 10 milioni.
Il contributo partirà da un minimo di 1.000 o 2.000 euro, a seconda che si tratti di persone fisiche o altri soggetti, fino ad un massimo di 150mila euro.
Come si presenta la domanda
L’accesso al contributo è vincolato alla presentazione della domanda, possibile esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dell’Agenzia delle entrate alla voce “Fatture e corrispettivi”, sia direttamente che attraverso intermediari abilitati, inserendo le credenziali Spid, Cie o Cns. Al momento della presentazione della domanda dovrà essere specificato come si desidera ricevere il contributo, ovvero se sottoforma di accredito sul conto corrente oppure come credito d’imposta.
Controlli, sanzioni e restituzione
Una volta presentata la domanda per ottenere il contributo, l’Agenzia delle entrate effettuerà i controlli del caso per verificare la sussistenza di tutti i requisiti per procedere all’erogazione dell’importo, così come previsto dall’art.25 del decreto Rilancio cui si fa riferimento non solo per le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, ma anche per il regime sanzionatorio e le attività di monitoraggio. Qualora il richiedente si accorgesse di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – la richiesta di rinuncia. Come per la presentazione della domanda, anche la rinuncia può essere trasmessa dall’intermediario con delega al Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. Se invece è un intermediario con delega specifica per il contributo del decreto Sostegni, può presentare la rinuncia solo se ha preventivamente trasmesso l’istanza. Nel caso in cui il contributo non spettante fosse già stato percepito, in tutto o in parte – anche a seguito di istanza di rinuncia -, il soggetto può regolarizzare la sua posizione restituendo spontaneamente il contributo con i relativi interessi e “versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso”, si legge sul vademecum dell’Agenzia delle entrate. Il versamento della somma andrà eseguito esclusivamente tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
Micol Mulè