Negli anni sono state date diverse interpretazioni da parte del Ministero del Lavoro, dell’INPS e della Giurisprudenza.
Con la legge di conversione del Decreto Legge n. 193 del 2016, si è arrivati ad un’interpretazione definitiva.
Nell’articolo vedremo le tre condizioni necessarie per cui un lavoratore venga considerato trasfertista, come ed esempio la mancanza della sede di lavoro nel contratto di assunzione.
Inoltre, vedremo come trattare l’indennità spettante ai trasfertisti dal punto di vista fiscale e contributivo.
Infine, analizzeremo il caso in cui venga meno uno dei requisiti per considerare il lavoratore trasfertista.