Permessi L. 104/1992: non è necessariala permanenza presso l’abitazione del familiare assistito
La legge n. 104/1992, rubricata “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” prevede una serie di misure in favore del lavoratore per poter far fronte alle esigenze dei familiari in possesso di disabilità gravi.
Oltre ad una serie di agevolazioni fiscali, provvidenze economiche, detrazioni e sussidi (sanitari, tecnici ed informatici), previste per i soggetti in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità,tale legge interviene anche in ambito giuslavoristico con il riconoscimento di diversi diritti in favore sia dei lavoratori disabili che per coloro che devono assisterli (articolo 33).Infatti, i lavoratori che hanno un familiare disabilepossono di scegliere e/o modificare il proprio luogo di lavoro, nonché il diritto a dei permessi e delle ore di assenza.
Innumerevoli sono stati gli interventi normativi e giurisprudenziali che hanno affrontato il tema dei permessi per la cura di familiari disabili, fornendo una ricostruzione giuridica della fattispecie,nonché delimitandone i confini, trattandosi di questioni frequentissime.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta in più di un’occasione per fare chiarezza su alcuni “punti oscuri” della Legge 104, in particolare per quel che riguarda i permessi.Ad esempio, nella recente sentenza n. 12032 del 2020, ha ribadito la necessità che sussista un nesso causale tra l’assenza del lavoro e l’attività di assistenza al familiare disabile. In particolare, «ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente (ancora Cass. n. 19580/2019 cit.)».
La sentenza in commento trae origine dalla vicenda di una lavoratrice, alla quale erastato comminato un addebito disciplinare dalla Società datrice di lavoro, in quanto lastessa avrebbe fruito abusivamente dei permessi previsti dall’art. 33, terzo comma, dellalegge n. 104/1992. Dapprima il Tribunale, e successivamente la Corte di merito avevano confermato le tutele apprestate ai sensi del novellato art. 18, comma 4, L. n.300/70, disponendo la «reintegrazione della donna nel posto di lavoro e la corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».
Successivamente, la Suprema Corte respingeva il ricorso della datrice di lavoro perché – nella fattispecie concreta oggetto della decisione – non riteneva raggiunta la prova con il solo deposito della relazione dell’agenzia investigativa dalla quale si evinceva chela dipendente nei giorni di permesso non era stata fisicamente con la familiare necessitante di cure.Tale prova non veniva ritenuta sufficiente allo scopo di legittimare l’irrogazione di una sanzione disciplinare dal momento che la lavoratrice, anche se distante dal familiare da assistere, stava svolgendo «una serie di attività a vantaggio dell’anziana madre non implicanti necessariamente la permanenza presso l’abitazione della stessa».
In proposito, occorre rilevare che la disabilità è una condizione che non interessa solo la persona che ne è direttamente colpita, ma anche tuttoil suo nucleo familiare. Per tale motivo, sono fondamentali gli spunti di integrazione promossi dalla normativae giurisprudenza analizzate.
Nel corso dell’emergenza sanitaria da coronavirus, anche i permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992 sono stati rimodulati per far fronte alle diverse problematiche connesse all’emanazione della normativa per fronteggiare il Covid-19.In particolare, l’articolo 24 del decreto Cura Italia ha previsto l’estensione dei giorni in cui è possibile godere del beneficio, aumentandoli di dodici giornate nei mesi di marzo e aprile 2020 e di altre dodici giornate nei mesi di maggio e giugno 2020.