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    Monopattini: subito norme stringenti per regolamentare la circolazione

    Monopattini: subito norme stringenti per regolamentare la circolazione
    La morte del 13enne di Sesto San Giovanni riaccende il dibattito sulla sicurezza della mobilità green. In Lombardia da giugno 2020 ad oggi 640 chiamate di soccorso ad Areu. Nel ddl presentato al Senato obbligo assicurazione e casco.
    La tragedia che è costata la vita ad un ragazzino 13enne a seguito della violenta caduta da un monopattino elettrico, avvenuta lunedì pomeriggio a Sesto San Giovanni, porta a 6 il numero degli incidenti mortali provocati dall’utilizzo di questi mezzi di trasporto dall’inizio del 2021 e riaccende il dibattito sulla normativa per regolamentare la loro circolazione.
    Dal giugno 2020 ad oggi, nella sola Lombardia, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu, ndr) ha registrato 640 richieste di soccorso relative ad incidenti legati alla micromobilità elettrica. “Quanto accaduto a Sesto San Giovanni testimonia la necessità di maggiori e più rigorosi controlli – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato una volta appresa la notizia della morte del 13enne -. La problematica della circolazione di questi veicoli elettrici va affrontata immediatamente. Come Regione presto presenteremo un progetto di legge per rendere obbligatorio casco, targa ed assicurazione”. Richiesta in parte analoga a quella presentata da Confarca– confederazione italiana che rappresenta 2500 scuole guida –, che chiede l’introduzione di un attestato di abilitazione alla guida dei monopattini elettrici, una sorta di patentino, e l’obbligatorietà del casco.
    Attualmente la normativa prevede che i monopattini elettrici possano essere utilizzati a partire dai 14 anni con l’obbligo del casco fino ai 18. Essendo dal 2020 equiparati alle biciclette, la loro circolazione non è soggetta a prescrizioni particolari relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura e copertura assicurativa. Tuttavia per poter circolare su strada devono rispettare determinate caratteristiche, tra cui una potenza nominale continuativa non superiore a 500 watt e la dotazione di un limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h su strada e i 6 Km/h nelle aree pedonali. Inoltre, a partire da mezz’ora dopo il tramonto fino a tutto il periodo di oscurità, e di giorno se le condizioni meteo richiedono illuminazione, devono essere dotati di luci anteriori e posteriori, altrimenti condotti a mano.
    Regole che però non sembrerebbero sufficienti per garantire la sicurezza durante la circolazione. Una stretta potrebbe arrivare dal disegno di legge 2140 presentato a fine giugno in Senato recante “disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, che mira ad introdurre regole più stringenti da rispettare per circolare in strada con il monopattino.
    La prima novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidente, sia per i privati che per la società di noleggio dei monopattini. La seconda prevede l’obbligo per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare il casco e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, e nel caso in cui il mezzo venga noleggiato, la società di noleggio dovrà fornirlial conducente in caso di richiesta qualora ne fosse sprovvisto.
    Ma non è tutto, infatti per coloro che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni l’uso del monopattino verrebbe consentito solo nelle aree pedonali con una velocità pari a 6 Km/h, oppure sulle ciclabili purché con velocità entro i 12 Km/h. Al di fuori di questi ambiti, la conduzione del monopattino su strada dovrà essere fatta a mano. Per favorire il rispetto di questi limiti di velocità, fino ai 18 anni non potranno essere utilizzati monopattini sprovvisti di un apposito regolatore di velocità.
    Infine, per garantire la sicurezza stradale e la regolare circolazione dei veicoli, fermata e sosta dei monopattini seguono l’art. 158 del Codice della strada, che tradotto significa divieto di fermata e sosta selvaggia sui marciapiedi o in aree di circolazione stradali o pedonali. Per questo motivo i Comuni dovranno predisporre appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici a cui comunque rimane consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e motocicli. Per i trasgressori il disegno di legge introduce una serie di sanzioni che si inaspriscono in caso di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in questo caso si rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.
    Micol Mulè

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