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    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non basta la produzione del bilancio per dimostrare la difficoltà economica e la riorganizzazione aziendale

    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non basta la produzione del bilancio per dimostrare la difficoltà economica e la riorganizzazione aziendale.
    La definizione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è contenuta nella Legge n. 604 del 1966 laddove viene descritto come il licenziamento dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Prescindendo da ogni considerazione di colpa o responsabilità del dipendente, il giustificato motivo oggettivo sussiste quando emerge una situazione in forza della quale il datore di lavoro non ha più la possibilità di continuare ad utilizzare proficuamente il dipendente stesso nellambito aziendale, per cui la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe del tutto antieconomica, incompatibile ed in contrasto con lefficiente funzionamento dellapparato tecnico-organizzativo o produttivo dell’azienda.
    Sul punto si è di recente espresso il Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. lav., 22 luglio 2021, n. 1724, dott.ssa Saioni) dichiarando l’illegittimità del contratto di apprendistato e del licenziamentoirrogato al ricorrente, e condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e di un’indennità risarcitoria.
    Il caso in esame riguardava un apprendista che, assunto al fine di conseguire la qualifica di barista, veniva illegittimamente licenziato a causa della necessità di una riorganizzazione aziendale in conseguenza dell’attuale crisi economica ed “al fine di realizzare una gestione dell’azienda improntata al principio di economicità.
    Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale osservava che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento, ossia la pretesa “sfavorevole situazione economica” era circostanza non provata in corso di causa, dal momento che la società si era limitata a produrre in giudizio solo il bilancio dell’anno 2008, senza permettere una sua comparazione con i risultati dell’anno precedente o successivo.
    La disciplina al riguardo è chiara: l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento spetta al datore di lavoro (art. 5 L. n. 604/1966). Il datore di lavoro, quando licenzia per giustificato motivo oggettivo, oltre a dimostrare la sussistenza delle ragioni aziendali poste a base del licenziamento (ad es., la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il dipendente), ha, altresì, l’onere di provare l’impossibilità di una sua utile riallocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate (impossibilità del c.d. repêchage) e lassenza di nuove assunzioni di lavoratori addetti a mansioni equivalenti – per il tipo di professionalità richiesta – a quelle espletate dal dipendente licenziato. Il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa (espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.); tuttavia, ad esso spetta il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
    Nel caso di specie, invece, non solo il ricorrente era l’unico lavoratore licenziato, ma la società si era già dotata di un suo sostituto. Dal comportamento datoriale era logico e conseguenziale desumere l’inesistenza della causale giustificativaposta a fondamento del licenziamento. Di conseguenza, il Tribunale considerava il recesso immotivato ed illegittimo.
    In sostanza, ai fini dell’accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della crisi aziendale e del contenimento dei costi, il datore di lavoro deve provare che il posto sia stato effettivamente soppresso e che sia impossibile reimpiegare il lavoratore licenziato in altre posizioni o con diverse mansioni.
    avv. Nicola A. Maggio
    n.maggio@pmslex.com

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