In Francia una nuova legge contro il separatismo religioso precisa in modo nuovo il concetto “di laicità dello Stato”
(L. 24 Agosto 2021 nr. 1109)
VERONA 2022
Una nuova legge francese a sostegno dei principi della Repubblica.
Il 9 dicembre 2020 in Francia il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge “a sostegno dei principi della Repubblica” conosciuto anche come progetto contro il “separatismo religioso”. Il primo ministro Jean Castex lo ha presentato assieme a quattro componentidel suo governo, affermando che non fosse un intervento “contro le religioni né contro la religione musulmana in particolare” ma “una legge di libertà, di protezione, di emancipazione di fronte al fondamentalismo religioso” e in linea con “i principi repubblicani della Francia”.
Il progetto di legge iniziò ad essere discusso nel febbraio dell’anno successivo e venne redatto dopo 40 riunioni interministeriali, contenendo più di 50 articoli. Liberation ha scritto che sarebbe stato uno degli ultimi grandi interventi del primo mandato presidenziale di Emmanuel Macron e “probabilmente uno dei più discussi” tanto all’interno della maggioranza che nei rapporti tra questa e l’opposizione.
Era stato annunciato da un discorso del settembre precedente in cui il Presidente Francese, con molta enfasi, aveva affermato, che si intendevano prendere misure dure contro “il separatismo”, termine con il quale si intendeva dire che molti musulmani vivevano una sorta di “società parallela” porosa al fondamentalismo islamico e contraria ai valori laici della Repubblica Francese, con la tendenza a creare comunità indipendenti all’entità statale alla quale appartenevano.
Nel febbraio Macron aveva difeso la laicità dello Stato,avanzando proposte orientate ad interrompere le influenze straniere sull’Islam francese e nell’ottobre era tornato su questi temi con un discorso molto determinato. Bisogna ricordare che queste reazioni erano anche la conseguenza dell’assalto del terrorismodi matrice islamica alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, compiuto nel 2015, in seguito alla pubblicazione di alcune vignette satiriche sul profeta Maometto, all’accoltellamento da parte di un uomo di origine pakistana di due persone a Parigi per vendicare la pubblicazione delle predette vignette da parte del settimanale satirico, alla decapitazione compiuta da un giovane ceceno del professor Samuel Paty, insegnante di scuola media che aveva mostrato le satire di cui sopra in una lezione sulla libertà di espressione.
Questo articolo intende illustrare il concetto di laicità in Francia e la nuova legge sul separatismo religioso definitivamente approvata dal Parlamento del paese transalpino nell’agosto 2021.
La laicità in Francia
Nell’ordinamento francese il principio di laicità ha una consolidata tradizione storica, che risale alla fine dell’Ottocento ed è oggi esplicitamente affermato dalla Costituzione vigente, facendo parte a pieno titolo e al massimo livello delle fonti del diritto positivo.Già da alcuni decenni la nozione di laicità era al centro di un dibattito che divenne in Francia lacerante, tra i sostenitori di una sua accezione militante e sempre più intransigente (laicité de combat), che ha ispirato la legislazione repressiva in materia di simboli religiosi nella scuola pubblica (2004) e anche quella sul burqua(2010) e coloro che in ambito accademico e politico evidenziavano, in tale normativa, i rischi di involuzione sul piano giuridico e sociale e una crescente discontinuità rispetto alla precedente tradizione.
In effetti il tema della laicità come fondamento dei “valeurs de La République” appariva sempre più ostaggio di una radicalizzazione politica e ideologica che non era circoscritta alla sola destra francese e alla lotta al suo interno tra partito gollista (UMP) e Front National di Marine le Pen, ma estesa anche ad alcuni settori militanti della sinistra, accomunati ai primi da una crescente intransigenza nei confronti delle espressioni identitarie delle popolazioni immigrate.
La legge sul porto del velo islamico
Con la legge 2004-228 del 15 marzo 2004, sul porto del velo islamico, il legislatore ha recepito formalmente e fatto proprio nell’ordinamento francese il principio di “laicità” trasformandolo da “mero principio costituzionale” applicato dalla giurisprudenza a prodotto legislativo esposto alle contingenze della politica. La sua importanza andava al di là della specifica questione del velo e consisteva nell’averlo identificato non più con la mera neutralità e imparzialità delle istituzioni scolastiche(e delle amministrazioni pubbliche in generale), ma con la tutela dei valori identitari della tradizione repubblicana francese a cui gli alunni dovevanosottostare, rinunciando nella scuola pubblica ad esprimere la propria differente identità religiosa e culturale, con un significato simbolico di evidente stigmatizzazione delle popolazioni immigrate e della loro cultura.
Il contenuto di tale legge era avallato da una sentenza del novembre 2004 del Conseil constitutionnel (la Corte Costituzionale Francese); la decisione concerneva la ratifica del Trattato per una Costituzione europea. La sentenza statuiva che il Trattato era conforme all’art. 1 della Costituzione francese, che affermava che la Francia era una repubblica laica, nel senso che nessuno poteva far prevalere le sue credenze religiosa per affrancarsi dalle regole comuni, che reggevano le relazioni tra le collettività pubbliche e quelle particolari. Questa sentenza sottolineava che il principio di laicità, così come declinato dalle singole tradizioni nazionali, era fondamentale per il processo di integrazione europea.
Il suo riconoscimento presupponeva un ampio margine di apprezzamento nazionale, attribuibile ai singoli Stati,per definire le misure più idonee al fine di conciliarlocon la libertà di culto. In terzo luogo, si richiamava a proposito della laicità l’art.1 della Costituzione e se ne chiariva la definizione in senso anti-comunitarista,affermando la prevalenza delle “règles communes” su quelle derivanti da eventuali appartenenze religiose. Dunque, esso assumeva una forte valenza prescrittiva nei confronti della pubblica amministrazione e anche degli utenti della stessa e non un significato meramente descrittivo, ma di una regola di comportamento vera e propria.
Le Chartes de la Laicité
Con due successivi provvedimenti del governo francese si recepiva la concezione restrittiva del principio di laicità; trattavasi della rigida disciplina dell’accesso ai servizi pubblici e della loro fruizione da parte degli utenti, estendendosi quanto previsto per la scuola pubblica dalla legge del 2004 a tutti i settori della pubblica amministrazione. Il primo provvedimento erala “charte de la laicité dans les services publics” adottata nel 2007 e redatta su richiesta del primo ministro Dominique de Villepin sotto la presidenza del Presidente Chirac.
Essa conteneva una serie di rigide prescrizioni derivanti dal rispetto del principio di laicità, rivolte non solo agli agenti e dipendenti del servizio pubblico, ai quali venivaribadito il dovere di “stricte neutralité, ma anche agli utenti ai quali erano posti forti limiti al diritto di espressione e negata ogni pretesa di adattamento, delle regole di funzionamento del loro servizio a specifiche esigenza derivanti dalle loro convinzioni religiose. Vi era in particolare per gli utenti il divieto di utilizzare forme di proselitismo religioso, dovendosene tener conto nell’esercizio del servizio del loro culto, soltanto quandociò non incideva sul buon funzionamento dello stesso.
Un secondo provvedimento adottato era la “charte de la laicité à l’ecole”, emanata dal ministro dell’educazione nazionale Vincent Peillon. Prevedeva, nei suoi quindici punti, che si dovessero proteggere gli alunni dal proselitismo e da tutte le pressioni che impedivano loro di fare delle scelte. Si assicurava agli alunni il diritto di accesso a una cultura comune e condivisa e l’obbligo per il personale di trasmettere agli alunni il senso e il valore della laicità.
Alcune timide riforme del principio di laicità
Ne è derivato un approccio di tipo “ortodoxe” o “néorépublicaine” che tendeva a riaffermare i suoi principi in modo astratto e paternalista, producendo effetti discriminatori sulla base del criterio di appartenenza religiosa. Nel 2013 essendo ministro degli Interni Nicolas Sarkozy si tentò di aggiornare a beneficio dell?Islam la cornice normativa del regime di laicità francese,che risaliva al 1905.
Questi propositi furono successivamente abbandonati,sotto le pressioni dell’opinione pubblica durante il secondo mandato presidenziale dello stesso uomo politico, quando fu emanata la nuova legge sul Burqua(2010) e la circolare Chatel che offriva della laicità unavisione rigida e intransigente, nonché soggettivamente estensiva. Si voleva arginare attraverso la suariaffermazione, la temuta deriva comunitarista ad opera delle popolazioni immigrate, anche per fronteggiare l’attivismo del Front National di Marine Le Pen su questi temi. Il partito gollista di Sarkozy tenne un comportamento altalenante; da un lato col discorso del Laterano del 2007 si riaffermò con vigore e solennità il legame storico e culturale della Francia con la tradizione cristiana “les racines chrétiennes de la France”apprezzandosi il ruolo sociale e costruttore di speranza della religione nella società contemporanea, dall’altro si emanò una nuova legge anti-burqua nel 2010.
Queste norme estesero il divieto del porto del copricapo dallo spazio pubblico istituzionale (scuole, uffici pubblici) allo spazio pubblico comune (strade, piazze e vie), affermandosi i valori della laicità repubblicana contro ogni forma di deriva comunitarista veicolata dalle comunità islamiche.
La situazione di stallo si confermò anche sotto la successiva presidenza Hollande laddove il governo socialista di Ayrault, inizialmente, fu orientato a promuovere un diverso approccio verso un modello di “société inclusive”, cercando di imprimere una svolta alle politiche di integrazione, poi costretto ad arrestare questa deriva, di fronte alle profonde lacerazioni della stessa sinistra. Nel documento di base che esprimeva ilripensamento sulla questione, che il governo commissionò a un magistrato del Consiglio di Stato (Rapport Tuot) e relativo alla c.d. “question musulman”si sottolineava che il concetto di laicità non potevaessere fissato dal diritto ma era un principio della morale pubblica che strutturava una azione pubblica e non poteva fondare la condanna di una religione o l’interdizione di azioni pubbliche o private ma costituire innanzitutto una affermazione, la più netta possibile, della libertà di fede senza la quale nessuno stato potevadefinirsi democratico o liberale.
Nel rapporto Peillon, altro importante documento sulla questione, invece si sottolineava che la laicità doveva essere propria degli operatori della pubblica amministrazione, per assicurare il rispetto della libertà degli utenti, le loro credenze o il loro agnosticismo. In queste affermazioni che suscitarono delle forti polemiche si vide il tentativo di mettere in discussione la legge sul burqua. Nel 2013 invece, quasi a reazione del rapporto Peillon, “l’Haut Conseil a l’intégration”emanava un “avis” nel quale si formulavano indicazioni restrittive sul rispetto del principio nell’Università,ribadendosi le procedure disciplinari per gli studenti per il caso del loro mancato adempimento.
Si è già detto, per venire ai nostri giorni dei discorsi tenuti nell’ottobre e nel settembre 2020 dal Presidente Macron che preannunciavano la nuova legge approvata nell’agosto 2021.
La legge 24 agosto 2021 nr. 1109
L’obiettivo della legge è quello di realizzare un intervento a lungo raggio, senza introdurre un corpus normativo unitario, emendando le disposizioni già esistenti. Il Governo introduce norme che estendono il raggio d’azione degli strumenti giuridici della “laicité”anche oltre gli ambiti tradizionali di applicazione del concetto, per “garantir le respect des principes de la République e des exigences minimales de la vie en societè” (primo titolo della legge). Nel secondo titolo si modifica la normativa vigente in materia ecclesiastica, in particolare la legge del 1905, che afferma il principio di separazione.
Si riscontra una tendenza ad irrigidire i controlli e le misure repressive attraverso un ampio ricorso da un lato alle sanzioni penali e dall’altro al ruolo dei prefetti. Nel titolo primo si manifesta l’intento di responsabilizzare gli enti locali, le amministrazioni scolastiche e le autorità religiose per renderli maggiormente partecipi del progetto di integrazione delle minoranze, perseguito dal legislatore. Tale progetto trova la sua massima espressione nel cosiddetto “contrat d’engagement républicaine”; la cui stipulazione è resa obbligatoria per qualunque associazione che intenda stabilire rapporti o richiedere sovvenzioni a un’autorità amministrativa o a un organismo incaricato di pubblici servizi. Esse debbono impegnarsi a “respecter les principes de la liberté, d’egalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que le symboles de la République au sens de l’art. 2 de la Constitution”, a “ne pas remettre en cause le caractere laiqué de la République”, a “s’abstenir de toute action portantatteinte a l’ordre public”.
In materia di servizi pubblici risalta la previsione del rafforzamento e dell’estensione dei doveri di neutralità per qualunque soggetto, pubblico o privato che fornisca tali servizi. I rappresentanti delle forze dell’ordine debbono prestare un giuramento di fedeltà ai valori della Repubblica (art. 2) e per i sindaci, loro delegati e funzionari pubblici in genere, vi è l’impegno a conservare in ogni azione una rigorosa neutralità (art. 6).
In materia urbanistica all’art. 7 si introducono norme che rafforzano il controllo dello Stato – tramite l’intervento del suo rappresentante dipartimentale cioè il prefetto–sull’erezione di luoghi di culto e centri religiosi, per evitare che per motivi elettorali le amministrazioni locali siano più accondiscendenti nell’emissione di licenze edilizie.
Si apportano modifiche al codice penale (art.9 e 10) in cui vengono configurati lo specifico reato di ostacolo alle funzioni di insegnante e il reato di minaccia o violenza o di intimidazione nei confronti delle personeche partecipano all’esecuzione di una missione di pubblico servizio, al fine di ottenere per sé o per altri una esenzione totale o parziale o una applicazione differenziata delle regole, che reggono il funzionamento del servizio. Le sanzioni vengono inasprite per lo straniero che commette il reato di cui sopra. Queste previsioni di legge mirano a colpire i casi in cui a motivo di ideologie di radice religiosa, alcuni soggetti tentino di ostacolare un servizio o di influenzare l’esercizio di una funzione pubblica.
Altre disposizioni rilevanti sono quelle dell’art. 24 che introduce una garanzia in materia di successioni ereditarie anche per i cittadini stranieri, soprattutto al fine di evitare che con l’applicazione di leggi di successione straniera, vengano lesi i diritti dei riservatarie di taluni eredi specie di sesso femminile. Dunque, anche il codice civile viene modificato connotando il diritto privato in senso pubblicistico, quando le condotte assumano una valenza identitaria.
All’art. 25 si pongono limiti all’ingresso e alla concessione del permesso di soggiorno a soggetti, che vivano in condizioni di poligamia, per i quali se ne prevede la possibilità di espulsione dal territorio nazionale. In generale si subordina la possibilità di accedere e soggiornare sul territorio francese all’assenza di un “rejet des principes de la République”. Anche l’apologia di un atto di terrorismo è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno o può determinare per lo straniero l’espulsione; non solo la commissione di atti di terrorismo.
Altre previsioni riguardano le attività associative; l’art16 della legge, attraverso emendamenti al “code de la sécurité interieure” prevede per le associazioni e “groupements de fait” la possibilità di essere ritenutecorresponsabili delle condotte dei loro aderenti. Si dà rilievo alla responsabilità di figure di raccordo tra dimensione privata e dimensione pubblica; in questo senso è previsto il divieto per i medici di rilasciare certificati attestanti la “verginità”. Questa pratica è invalsa in taluni contesti sociali per lo più in vista della stipulazione di contratti matrimoniali.
Negli art. da 36 a 48 si affronta lo spinoso problema della diffusione di messaggi d’odio, di incitamento alla violenza o induzione a commettere reati specie attraverso siti internet. Le norme rendono possibile alle autorità pubbliche di intervenire per chiudere tali canali di comunicazione e perseguirne i responsabili. La leggeriafferma il principio della scolarizzazione obbligatoria a cui è possibile derogare solo per ragioni comprovate e previa autorizzazione concessa annualmente, prevedendosi la possibilità che l’educazione sia affidata alla famiglia o ai parenti o a persone da loro scelte. Ciò per ridurre le possibilità che le famiglie affidino l’educazione dei figli a improvvisate scuole confessionali. Gli art. 53 e 55 attribuiscono alle autorità competenti maggiori poteri di controllo sulle scuole private e sulla loro idoneità ed efficacia educativa ribadendosi che la conclusione del contratto tra la scuola e lo Stato è “subordonnée à la vérification de la capacitéde l’établissement à dispenser un einsegnamentconforme aux programmes de l’einsegnament public”.
Per le associazioni di culto oltre a stringenti obblighi di rendicontazione si prevede una forma di democratizzazione imponendosi negli statuti una pluralità di organi deliberanti, aventi la competenza di decidere l’adesione di nuovi membri, la modificazione degli statuti, la cessione dei beni immobiliari appartenenti all’associazione. Si prevede un procedimento in base al quale per godere dei benefici del “contrat d’engagement républicaine” le associazioni di culto debbano dichiarare tale loro qualità e i prefetti ne possano escludere la concessione per l’insussistenza dei requisiti o per motivi di ordine pubblico.
Conclusioni
Le disposizioni commentate l’epilogo del controverso cammino della laicità francese e costituiscono anche una reazione agli attentati di matrice islamista che il paese ha dovuto sopportare nell’ultimo decennio. Sono norme dal sapore fortemente assimilazionista (qualcuno ha detto che si vuol combattere il séparatisme armando la séparation) mirando a conciliare le fedi e soprattutto la fede islamica e l’appartenenza alla “comunità musulmana” ai valori della cittadinanza francese. La situazione a dire il vero non è nuova anzi è simile a quella che il legislatore transalpino adottò nel XX secolo nei confronti della Chiesa cattolica. Dunque, una visione della laicità in cui non si intravede qualcosa di nuovo ma anzi un forte ritorno all’antico.
Cesare Augusto Placanica