Bonus partite iva, si parte dal 1º gennaio 2024
Il governo Meloni renderà strutturale anche l’Iscro, l’indennità di discontinuità reddituale. Dal primo gennaio 2024, infatti, anche le partite Iva e i professionisti potranno godere di un bonus ad hoc in caso di difficoltà economiche nel proprio lavoro.
La misura, che era stata sperimentata per la prima volta durante la pandemia di Covid, dovrebbe rappresentare l’equivalente della cassa integrazione dei lavoratori dipendenti, ma in una iniziale forma ridotta.
Si parla infatti di un bonus di 800 euro al mese, per una durata massima di sei mesi, ma varierà a seconda del reddito dichiarato negli anni precedenti.
I dettagli sono contenuti all’articolo 31 della legge di Bilancio, che al comma tre riporta quali siano le caratteristiche necessarie per accedere all’aiuto:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti alla domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
I requisiti
Fondamentale per poter accedere alla misura è il tetto al reddito, salito a 12mila euro, e il calo nell’anno precedente rispetto ai due anni precedenti.
L’indennità mensile dovrà essere rinnovata anno per anno, con un’apposita domanda all’Inps entro il 31 ottobre, che attraverso l’Agenzia delle Entrate verificherà la bontà di tutti i presupposti richiesti.
La durata e l’importo
I commi 6 e 7 della norma di riferimento trattano dell’importo e della durata dell’ indennità.
Il bonus sarà pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda. L’incentivo, poi, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità, senza comportare accredito di contribuzione figurativa.
Specifica infine il settimo comma che l’importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere comunque inferiore a 250 euro mensili.
Andrea Valsecchi