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venerdì, Ottobre 18, 2024
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    Cumulo tra diversi incentivi PNRR: ok se il beneficio non supera il 100% del costo

    Cumulo tra diversi incentivi PNRR: ok se il beneficio non supera il 100% del costo
    Dopo il chiarimento della circolare Mef 33/2021, un’ulteriore conferma, riguardante le modalità di calcolo del credito di imposta 4.0 in presenza di contributi sul costo dell’investimento, giunge da una risposta a interpello resa dalla Direzione regionale delle Entrate (Dre) della Sardegna.
    Chi si occupa a vario titolo di finanza agevolata sa che il tema del cumulo tra diverse agevolazioni è centrale, sia dal punto di vistadell’azienda che investe, sia da quello del consulente a cui ci si rivolgeper verificare l’applicabilità delle agevolazioni ai progetti che si intende realizzare.
    Sotto il primo di questi due aspetti, l’obiettivo è naturalmente massimizzare il vantaggio derivante dalle agevolazioni applicabili, laddove – ad esempio – un contributo a fondo perduto può essere, appunto, cumulato con un credito d’imposta dando luogo a un beneficio che può coprire in alcuni casi la quasi totalità della spesa prevista. Quanto al secondo punto, la questione è più complessa di quanto possa superficialmente apparire, e comporta una conoscenza – oltre che dei provvedimenti che regolano i singoli bandi – della non semplice materia degli aiuti di Stato, come regolati dalle disposizioni comunitarie.
    Contestualmente alla pubblicazione dei primi bandi finanziati dal PNRR (tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022), complice un apparatonormativo non del tutto chiaro in materia, da più parti sono stati sollevati dubbi in merito alla possibilità di cumulo tra agevolazioni PNRR e agevolazioni di diversa origine, e tra due agevolazioni afferenti entrambe al PNRR.
    La vigente normativa sul credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 (legge 178/2020) prevede che, in presenza di acquisti sui quali sono stati concessi contributi in base ad altre norme, il credito di imposta si calcoli applicando le percentuali di legge al costo al lordo di tali contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo; nel conteggio si deve tenere conto anche del risparmio fiscale che deriva dalla non imponibilità del credito di imposta. La circolare 9/E/2021 ha precisato che, per effettuare questa verifica, occorre sommare i contributi al credito di imposta “maggiorato del risparmio di imposta”. Traducendo in numeri questa affermazione, si avrà la seguente formula (Srl con tax rate del 27,9%): [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%)] < 100 per cento (127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del “risparmio fiscale”).
    In merito alla cumulabilità di agevolazioni per gli investimenti 4.0, erano sorte talune problematiche in relazione al divieto di doppio finanziamento previsto per gli incentivi finanziati nell’ambito del Pnrr. Il Mef, con la circolare 33 del 31 dicembre 2021, ha precisato che il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, mentre il cumulo si riferisce alla possibilità di diverse forme di sostegno che vengono cumulate a copertura di differenti quote parti di un investimento. È consentito cumulare su un unico progetto fonti differenti purché il sostegno non copra lo stesso costo.
    Taluni contribuenti hanno sollevato dubbi sull’effettiva applicazione matematica del principio. In un interpello inedito indirizzato alla direzione regionale della Sardegna (921-248/2022), si chiede, in particolare, se le percentuali del credito di imposta 4.0 colpiscano sempre il totale del costo o solo la quota residua che non ha beneficiato di altri incentivi. Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0 (40% fino a 2,5 milioni per investimenti del 2022) si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna sottolinea che, in base alla circolare Mef, il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziarie con più agevolazioni oltre il 100% del costo.
    Seguendo l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40%) si applicherà pertanto al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16% < al 100 per cento.
    In conclusione, non si incorre nel divieto di doppio finanziamento previsto dalle norme comunitarie se si sommano diversi incentivi coperti dal PNRR sul medesimo investimento, a patto che il beneficio complessivo non superi il 100% del costo.  
    Davide Bonetti per CENTRO STUDI SA FINANCE

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