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    Decreto Mise: modifica codici Ateco

    Il Mise ha redatto un nuovo decreto con la lista aggiornata delle attività essenziali

    Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un nuovo decreto dove viene aggiornata la lista dei codici Ateco che riguarda le attività economiche ritenute essenziali e dunque che sono esentate dall’obbligo di chiusura. Una misura conseguente la polemica di alcuni sindacati per il fatto che fino ad ora il governo aveva permesso a troppe realtà di continuare a lavorare. Il decreto del Mise dunque modifica l’elenco delle attività dell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo, sostituendolo con un nuovo allegato 1, facente parte del Decreto Mise del 25 marzo 2020, che è in atto da giovedì 26 marzo.

    In breve, di seguito le attività soggette a nuove prescrizioni:

    a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

    b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

    c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

    L’allegato con l’elenco completo è consultabile sul sito del Mise. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

     

    Simone Fausti

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