Sezioni Unite della Cassazione: maternità surrogata offende dignità della donna
Con la sentenza n. 38162 emessa lo scorso 8 novembre 2022 le Sezioni Unite hanno ribadito che la maternità surrogata (anche in forma gratuita) è una pratica “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, come già affermato dalla Corte costituzionale.
La suddetta sentenza, emessa in camera di consiglio l’8 novembre 2022 e pubblicata il successivo 30 dicembre, ribadisce il giudizio delle Sezioni Unite della Cassazione rispetto alla maternità surrogata, con inevitabili conseguenze “pratiche” e giuridiche anche nel momento della ricezione e trascrizione di atti di nascita formati all’estero.
Un bambino nato da maternità surrogata all’estero non può essere riconosciuto in Italia come figlio della coppia, ma semmai soltanto del componente che ha fornito il proprio apporto biologico. Di conseguenza, l’ufficiale di stato civile è tenuto a rifiutare la trascrizione degli atti di nascita stranieri che riconoscono il rapporto di genitorialità tra il figlio e il genitore d’intenzione, che non ha alcun rapporto biologico con il minore, per contrarietà all’ordine pubblico internazionale.
La sentenza trae origine dal caso reale del rifiuto da parte di un ufficiale di stato civile di trascrivere un atto di nascita formato all’estero e riguardante un minore indicato dall’autorità straniera come figlio di due padri. In sintesi, una coppia di uomini italiani uniti civilmente, per realizzare il proprio desiderio di avere un figlio ha deciso di stipulare un contratto di maternità surrogata in Canada, aggirando il divieto in merito previsto dalla legge italiana. La fecondazione è avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di uno dei due uomini, successivamente l’embrione è stato impiantato nell’utero di una diversa donna (non anonima) che ha poi portato a termine la gravidanza e partorito il bambino. Dopo un procedimento giudiziario in Canada, entrambi gli uomini sono stati riconosciuti come genitori del minore e una volta rientrati in Italia hanno chiesto all’ufficiale di stato civile il riconoscimento del bambino come figlio della coppia, secondo quanto indicato nell’atto canadese.
A questo punto, di fronte al diniego dell’ufficiale di stato civile di trascrivere il documento è scattato un caso che è arrivato fino alle Sezioni Unite, le quali (con la sentenza di cui sopra) hanno respinto la richiesta dei due uomini e confermato la legittimità del rifiuto di trascrizione. Nella sentenza viene inoltre ribadita la necessità di contrastare il ricorso a qualsiasi forma di maternità surrogata, in linea con la condanna espressa da più autorità a livello internazionale, compresa la risoluzione del 13 dicembre 2016 del Parlamento europeo.
La decisione delle Sezioni Unite si fonda principalmente su tre considerazioni di grandissima importanza. In primo luogo la volontà di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata, una pratica che per i giudici di legittimità “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo”. In secondo luogo si tiene a chiarire che nel nostro ordinamento non esiste alcun “diritto alla genitorialità”, malgrado esso venga sempre più spesso invocato (anche in ambito giuridico). Su questo punto, di capitale importanza è la distinzione (non sempre così chiara) tra la fecondazione eterologa e la maternità surrogata: nel caso di quest’ultima, infatti, “la genitorialità giuridica non può fondarsi sulla volontà della coppia”. Infine la sentenza delle Sezioni Unite si riferisce all’opportunità di affidare il riconoscimento della genitorialità a strumenti adeguati in grado di tutelare i minori, che non possono di certo essere quelli automatici. “L’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore”, si legge infatti, “richiedono una valutazione di concretezza”.
Si tratta pertanto di una sentenza importante che getta luce su molte questioni cruciali e che ribadisce, come già fatto dalla Corte costituzionale nel 2021, la necessità di un intervento del Legislatore in materia, che sappia disincentivare la maternità surrogata come pratica “automatica” e abusata, e allo stesso tempo garantire i diritti del minore che (malgrado tutto) è comunque nato mediante questa pratica.
Pietro Broccanello