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    IL RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

    IL RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI ALLA LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE
    CESARE AUGUSTO PLACANICA
    VERONA 2023
    La questione dellaccoglienza dei migranti provenienti dal Nord-Africa si è manifestata, anche recentemente,come di stringente attualità. Poneva e pone delicati problemi non solo di natura etica ma anche giuridicaspecie dopo i recenti fatti di Steccato di Cutro in cui settantadue migranti hanno trovato la morte perché non salvati dal sistema di ricerca e soccorso nazionale.
    Il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, nella precedente legislatura, era stata messa sotto accusa dalle opposizioni, perché uno di loro, Brahim Aossaoui era passato da Lampedusa e Bari, per poi dileguarsi e riapparire infine con un coltello in mano nella basilica di Nizza a far strage di innocenti gridando Allah u Akbar( Buccini, 2020).
    I media avevano, inoltre, con clamore, riportato quanto avvenuto nel Tribunale di Catania per ludienza che si era tenuta il 13 ottobre del 2020, avanti al Giudice per le indagini Preliminari. Il senatore Salvini era imputato per il prolungato trattenimento di decine di naufraghi a bordo della nave militare, Gregoretti, ormeggiata nel porto di Augusta nel mese di luglio del 2019 e in questa sede si contestava allex ministro degli Interni del Governo Conte I, il reato di sequestro di persona (F. Vassallo Paleologo 1, 2020, 1-5).
    Ma lOn. Salvini veniva assolto con formula piena. Una riflessione sui respingimenti collettivi, alla luce del diritto internazionale del mare è opportuna, partendo dai casi di più stringente attualità, per stabilire quanto, tra i comportamenti tenuti dai nostri governanti, fosse in linea con le fonti di diritto internazionale e invece quali attività dello Stato erano da censurare, poiché compiutesolo per motivazioni politiche e di perseguimento delconsenso di unopinione pubblica, spesso frastornata da roboanti annunci, ma non informata correttamente sulle esatte circostanze del problema.
    La vicenda di nave Gregoretti e quella della Sea Watch 3
    La vicenda penale allattenzione del Giudice per le indagini preliminari di Catania è nota. La Nave Gregoretti era un pattugliatore militare della Guardia Costiera Italiana in cui erano stati fatti trasbordare alcune decine di naufraghi raccolti al largo dellisola Lampedusa. Risulta altresì che già nellimminenza del salvataggio, il 27 luglio 2019, la centrale di coordinamento della Guardia Costiera italiana (MRCC) aveva domandato al ministero dellInterno lindicazione di un pos (porto sicuro di sbarco), richiesta che veniva respinta fino al 30 luglio 2019. La decisione sullo sbarco o sul trattenimento dei migranti era direttamente ed esclusivamente riferibile al ministro Salvini; si trattava di determinazione che incideva sul rispetto del principio sancito dallart. 13 della Costituzione, in base al quale nessuna persona può essere privata della libertà personale per un tempo superiore alle 48 ore, senza convalida da parte della autorità giudiziari (principio dellhabeas corpus)(F. Vassallo Paleologo 2, 2020, 1-4).
    Proprio per questo il Senatore Salvini era imputato di sequestro di persona. Il Giudice delle Indagini preliminari Sarpietrolo ha però prosciolto Salvini con formula piena. E interessante però ripercorrere la vicenda processuale per trarre delle indicazioni sulla enucleazione dei problemi che il diritto del mare pone.
    Tra le argomentazioni addotte a propria difesa dallex Ministro dellInterno, per giustificare il trattenimento, vi era il richiamo alle convenzioni internazionali che non avrebbero imposto lobbligo di sbarco ed al pre-accordo di Malta del 23 settembre 2019 (definito anche come “Dichiarazione di Malta).
    Inoltre la difesa sottolineava la ricorrenza di una causa di giustificazione, consistente nella necessità di tutela dellordine e della sicurezza pubblica. Infine lesistenza di una prassi consolidata concordata a livello governativo. A questo proposito occorre ricordare che questa si era affermata per quanto riguardava le navi delle ONG, che in prevalenza battevano bandiera straniera.
    Al contrario il decreto sicurezza bis (decreto legge 53 del 14 giugno 2019) sanciva il divieto di sbarco, escludeva le navi militari. Nel caso di nave Gregoretti, dunque, i migranti si sarebbero già trovati in territorio italiano, essendo accolti su una imbarcazione militare.
    Non avrebbe potuto neppure farsi riferimento alla operatività di Convenzioni Internazionali. Infatti la Convenzione SAR (ricerca e soccorso) e le linee guida dellIMO (Organizzazione Marittima Internazionale), imponevano solo un obbligo di coordinamento nelle attività di salvataggio in mare tra i paesi intervenuti.
    Altra cosa era invece il coordinamento a terra nella redistribuzione dei migranti, quando questi fossero sbarcati e condotti in un porto sicuro. Neppure pertanto era allora possibile attribuire valenza retroattiva al pre-accordo di Malta (non ratificato dal Consiglio Europeo) e alle trattative per laccoglienza dei migranti da parte dei Paesi Europei. La difesa di Salvini dunque facevariferimento ad atti politici, privi di valore vincolante (F. Vassallo Paleologo 3, 2020,2).
    Ancora più evidente era il comportamento contraddittorio, delle autorità di governo italiane, rispetto al diritto internazionale del mare, nel caso della Sea Watch 3. Nella mattina del 12 giugno 2019 la nave, battente bandiera olandese, effettuava il soccorso di 53 persone che si trovavano su unimbarcazione di fortuna, proveniente dalla Libia, allinterno della zona SAR libica.
    La Guardia Costiera di questo paese assumeva il coordinamento dellevento SAR e, poco dopo, comunicava lassegnazione del place of safety, identificato nel porto di Tripoli. Limbarcazione olandese invece riferiva che la Libia non poteva qualificarsi come porto sicuro e pertanto richiedeva un pos alternativo o il trasbordo su altra unità (S. Calabria, 2020).
    Il Centro Italiano nazionale di coordinamento del soccorso in mare, appositamente contattato, denegava la propria competenza e non concedeva alcun pos, dove poter sbarcare i naufraghi. La nave si dirigeva verso lisola di Lampedusa. Il Ministero degli Interni Italianoil 13 giugno intimava alla comandante Carola Rackete,di rivolgersi alla autorità SAR competente per territorio.
    Il successivo 15 giugno, dopo lentrata in vigore del decreto legge 53/2019, si formalizzava un provvedimento di divieto di ingresso, transito e sosta della nave.. nel mare territoriale nazionale. La nave incrociava intorno allisola di Lampedusa fino al 29 giugno, con una situazione igienico-sanitaria disastrosa a bordo, ricevendo ripetute visite della Polizia Giudiziaria inviata dalla Procura di Agrigento e facendo sbarcare alcuni minori e ammalati.
    Alle ore 1.15 del 29 giugno la Sea Watch avviava i motori e si dirigeva verso il porto di Lampedusa. Vi giungeva alle 1:40, allorchè una imbarcazione della Guardia di Finanza si dirigeva verso la banchina commerciale frapponendosi fra la detta banchina e la motonave(cfr. relazione di polizia giudiziaria).
    Nonostante ciò la Sea Watch ormeggiava, non senza avere urtato la pilotina della Guardia di Finanza, che riportava solo danni alle cose. La Rackete veniva arrestata in flagranza di reato, per violenza a una nave da guerra (reato previsto dal codice della navigazione) e per resistenza a pubblico ufficiale.
    Il Giudice delle Indagini Preliminari di Agrigento non convalidava larresto della comandante, ritenendo che avesse agito nello adempimento di un dovere(art.51 c.p.) ossia di condurre i naufraghi in un porto sicuro che non poteva essere la Libia la Tunisia Malta; questultima in particolare si trovava troppo distante dal luogo di salvataggio.
    Correttamente la comandante tedesca aveva agito aisensi dellart. 18 comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay) che regola il passaggio inoffensivo. Questa norma sancisce il principio di diritto internazionale consuetudinario, dellobbligo per la nave soccorritrice di condurre le persone salvate in mare, nel più vicino posto sicuro sulla terraferma, dove la loro vitae incolumità e i loro diritti fondamentali, non siano più in pericolo e possano avere cure le più adeguate.
    Infatti visto il precipitare della situazione umana e sanitaria a bordo, la nave non poteva che dirigere su Lampedusa. Quanto alla direttiva del Ministro degli Interni dei passati governi, che vietavano lo sbarco ai sensi del comma 1-ter dellart. 11 del dlgs 286/1998(come modificato dal decreto sicurezza-bis del 2019) non poteva, diceva il Giudice delle Indagini Preliminari di Agrigento, comprimere gli obblighi gravanti sul capitano della Sea Watch in forza della natura sovraordinata delle fonti convenzionali e normative soprarichiamate.
    Inoltre il provvedimento ministeriale del Governo Conte I emesso col concorso del Ministro degli Interni, violavalart. 33 comma 1 della convenzione di Ginevra sui migranti e il principio di non attuare respingimenti collettivi. Bisogna precisare infatti che anche il 28 giugno 2019 il Ministro degli Esteri italiano (governoConte uno) , Enzo Moavero Milanesi aveva ribadito linvito ai connazionali a non recarsi in Libia e, a quelli presenti, a lasciare temporaneamente il paese in ragione della assai precaria situazione di sicurezza.scontri tra gruppi armati interessano varie aree del Paese.
    Anzi risultava che il 2 luglio 2019 era stato deliberatamente bombardato un centro di detenzione per migranti con un bilancio dei 40 morti e 80 feriti. La Procura di Agrigento faceva ricorso in Cassazione,avverso il diniego di convalida dellarresto della Rackete. La suprema Corte di legittimità condivideva le conclusioni del Gip, per cui il diritto internazionale del mare (ed in primis la Convenzione SAR del 1979 per come modificata nel 2004 ) imponeva al comandante della nave di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro;pertanto il divieto di sbarco era illegittimo (L. Masera,2020).
    La Cassazione affermava, alla luce delle Linee guida del 2004 alla convenzione SAR, che luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio, cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale.
    Non può essere considerato luogo sicuro una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, che avevano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e questa operazione non poteva certo essere effettuata a bordo.
    La Giurisprudenza internazionale
    Sentenza particolarmente autorevole è quella che era stata pronunciata il 23 febbraio 2012 nel caso Hirsi Jamaa ed altri v. Italia. In questa decisione la Grande Camera della Corte europea dei diritti dalluomo avevacondannato lo Stato Italiano al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese, nei confronti di ventidue cittadini eritrei e somali che erano partiti, insieme con numerosi altri cittadini non europei (circa duecento) dalla coste della Libia a bordo di tre imbarcazioni, per raggiungere quelle italiane.
    Vennero intercettati da tre navi della Guardia di Finanzae della Guardia Costiera italiana e riportati coattivamente in Libia. Le imbarcazioni furono fermateallinterno della zona marittima di Ricerca e Salvataggio(SAR), che rientrava nella giurisdizione di Malta. Quindi gli occupanti furono trasferiti sulle navi militari italiane e ricondotti Tripoli, senza possibilità di scelta e di essere messi nelle condizioni di poter presentare domanda di protezione internazionale.
    La Corte aveva ritenuto che lItalia avesse violato lart. 3 della convenzione che così recita nessuno può essere sottoposto a tortura a pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa condizione si era verificata perchérimpatriati in Libia, uno Stato in cui non veniva, oracome allora, rispettata alcuna norma di tutela dei rifugiati.
    Inoltre tutte le persone che entravano nel paese con mezzi irregolari, venivano trattati da clandestini ed eranoemersi numerosi casi di tortura, di cattive condizioni igieniche e di assenza di cure mediche appropriate.Ulteriore violazione dellart. 3 della Cedu, derivava dalla circostanza che il paese arabo non aveva mai ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e le autorità italiane non potevano non sapere che i naufraghi correvano il rischio di essere dalla Libia rimpatriati in Eritrea e Somalia, in modo arbitrario,perché la Libia si distingueva per lassenza di una procedura di asilo, per cui non poteva essere loro riconosciuto lo status di rifugiato.
    I migranti avrebbero avuto diritto ad un esame della loro situazione e a veder tutelato ai sensi dellart. 13 della Cedu il loro diritto ad un ricorso effettivo. LItalia avevadunque agito extra-ordinem, con procedura sottratta ad ogni controllo di legalità, violando sia lart. 4 del protocollo 4 della Cedu che lart. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei migranti che vieta le espulsioni collettive (vedi di seguito).
    Queste due norme, affermava la Corte, si applicavanoanche nel caso di rigetto alle frontiere, di intercettazione o di respingimento indiretto e in ogni caso in cui loperato dello Stato potesse avere leffetto di rinviare un richiedente asilo o un rifugiato verso le frontiere di un territorio, in cui la sua vita o la sua libertà fossero state minacciate e in cui avrebbe rischiato una persecuzione (G. Mentasti,1, 2020).
    Bisogna ricordare anche la sentenza della Corte Edu Khalafia v Italia del settembre 2015, in cui si affermavain linea di principio che il trattenimento a bordo di unimbarcazione di un cittadino non europeo, per circa una settimana, allinterno del porto di Palermo, in condizioni di sovraffollamento, senza libero accesso ai servizi igienici e con la fornitura del cibo, mediante lancio di razioni sul pavimento, costituiva un trattamento inumano e degradante.
    Il diritto internazionale rilevante
    Per ricostruire il quadro di diritto internazionalerilevante, bisogna pertanto considerare le norme che disciplinano se e come uno Stato possa respingere una persona, che si presenti al suo confine. Due categorie di disposizioni assumono particolare importanza : quelle relative allidentificazione del confine statale poiché lo Stato può respingere solo al confine, altrimenti si tratta di un istituto giuridico diverso, denominato espulsione – e quelle che pongono condizioni e preclusioniallesercizio di questa facoltà.
    Non si tratta di un potere assoluto, ma che può essere esercitato solo nei casi previsti dalla leggeinternazionale, rispettando le condizioni da essa dettate. Si fonda sulla sovranità statale; pertanto occorre specificare come debba intendersi il principio di sovranità e cosa costituisca il territorio statale e i suoiconfini.
    Lesclusività che contraddistingue la sovranità si esercita allinterno della porzione di territorio, definita dai confini e vale sia nei confronti degli altri Stati che nei confronti degli individui. La potestà dello Stato di controllare gli ingressi nel proprio territorio, con la conseguente facoltà di respingere chi cerca di attraversare il confine, senza averne avuto il permesso, è confermata anche dai moderni strumenti di tutela dei diritti umani. Ma il potere di respingere non è assoluto.
    La Corte Europea dei diritti Umani ha sottolineato che gli Stati hanno il diritto di controllare lingresso, la residenza e lespulsione degli stranieri, ma tale diritto sottostà agli impegni che hanno internazionalmente assunto, i quali possono limitare e condizionare lapotestà di respingere. (sent. Cedu, già ricordata, Hirsi Jamaa et al. v. Italia del 23.02.2012, par. 113)(I.Papanicolapulu et al.,2020, 24-50).
    Secondo una nozione ampiamente riconosciuta nel diritto internazionale, il territorio costituisce elemento fondamentale e necessario dello Stato ed è formato dauna o più porzioni di terraferma, generalmente delimitate da confini, riconosciuti da accordi con gli altri Stati. Agli Stati continentali occorre aggiungere quelli che possiedono anche isole o coste o territori marini. Il mare territoriale ricomprende le acque site al di là delle linee di base, fino ad unampiezza massima di 12 miglia marine.
    Sul mare territoriale lo Stato gode di piena sovranità, che però è limitata dal diritto di passaggio inoffensivosancito dallart. 17e segg., della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (o di Montego Bay). Il passaggio consiste nella navigazione al fine, sia di attraversare il mare territoriale, sia per entrare che peruscire da un porto dello Stato costiero.
    Deve essere rapido e continuo, salvo le eccezioni previste dallart. 18,2 comma della predettaConvenzione. Questa ultima norma fa riferimento alla necessità di far fronte a situazioni di forza maggiore, e necessità di prestare assistenza a navi o aeromobili in pericolo. Di conseguenza lingresso, il transito e la sosta nel mare territoriale, al fine di prestare soccorso a chi è in pericolo o lingresso di unimbarcazione in situazione di pericolo, al fine di trovare riparo in un porto, non autorizza lo Stato costiero ad adottare misure, contro chi presta soccorso o cerca rifugio.
    Per quel che riguarda la inoffensività del passaggio, si considera, in via generale, non inoffensivo il carico o scarico di qualsiasi persona in violazione delle norme in materia di immigrazione dello Stato costiero (art. 19,2 comma, lett.g, Convenzione di Montego Bay).
    Nel diritto dei rifugiati è rinvenibile una norma, che afferma in via generale, il divieto di respingimento. I vari Stati europei prima e durante la Seconda guerra mondiale attuarono il refoulement, nei confronti di navi che cercavano di condurre in salvo persone perseguitate,specie di religione ebraica (v. il caso della nave St. Louis). Si decise pertanto di adottare un divieto generale di respingere i rifugiati.
    Ai sensi dellart. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (vedi i richiami indicati ad essa da parte della Giurisprudenza delle Corti Internazionali), gli Stati aderenti si impegnavano a non espellere o rendere irifugiati, verso le frontiere di territori dove la loro vita o liber, sarebbe stata messa in pericolo a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica.
    Per lapplicabilità della norma devono ricorrere alcune condizioni. Essa concerne i rifugiati, cioè laparticolare categoria di individui definita dallart. 1, lett. a) della Convenzione. Inoltre ricorrere cinque elementi costitutivi : 1) il giustificato timore, 2) di persecuzione,3) per i cinque motivi previsti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo socialeo opinione politica), 4) la propria presenza fuori dal territorio dello Stato di  cui si è cittadini, 5) limpossibilità di valersi della protezione dello Stato di cui si è cittadini. Gli elementi necessari indicati, sonocumulativi, essere tutti presenti, ma anchesufficienti per l identificazione come soggetti protetti,ai sensi della Convenzione.
     LAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha specificato che il concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale, vainteso in maniera evolutiva di pari passo con larmonica crescita della società e della interpretazione delle norme sui diritti umani. Il comportamento che la disposizionevieta, non è il refoulement in generale, ma verso unacerta categoria di Paesi ossia quelli dove la vita o la libertà del rifugiato, sarebbe messa in pericolo.
    Nei casi di cui al secondo comma dellart. 33 si può, in via generale, derogare al divieto di respingimento. Ciò si verifica quando vi siano seri  motivi per considerare un rifugiato come una minaccia per la collettività nazionale, a causa di una condanna definitiva per un crimine particolarmente grave.
    Altri strumenti giuridici hanno ripreso il principio di cui allart. 33, della Convenzione di Ginevra, del divieto di respingimento di una persona verso uno Stato, dove potrebbe subire una violazione dei suoi diritti fondamentali. Così la Convenzione contro la tortura (Convention against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrating Treatment or Punishment) che, allart. 3 par. 1, prevede un divieto generale di respingimentoverso Stati dove una persona, non necessariamente un rifugiato, rischi di essere sottoposta a tortura.
    Infatti la protezione offerta dalla Convenzione, sarebbe neutralizzata se fosse possibile inviare degli individui in Paesi, dove potrebbero essere soggetti a tortura. Si tratta di divieto assoluto, essendo sufficiente che il soggetto corra questo; non è necessario anche che vi sia un pericolo per la vita o la libertà personale, come previsto dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
    I cosiddetti decreti sicurezza
    Stati costieri, destinatari di flussi di migranti irregolari hanno cercato di allontanare le operazioni di respingimento, spostandole dal confine territoriale. Nel caso italiano ciò si è verificato, verso lalto mare. Nella ricordata sentenza Hirsi Jamaa v. Italia la Corte Europea dei diritti Umani aveva ribadito linterpretazione per la quale, la giurisdizione statale si estendesse anche al di fuori del territorio, per ricomprendere tutte le ipotesi in cui i propri agenti,esercitassero controllo e autorità su un individuo.
    Il 14 giugno 2019 il governo italiano adottava il Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica nr.53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019 nr. 77 (M. Benvenuti, 2019).Rilevanti erano i primi due articoli che prevedevano il potere per il Ministro degli Interni, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri, di limitare ovietare lingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale.
    La disposizione era stata considerata illegittima, sotto il profilo del diritto dei diritti umani, del diritto deirifugiati e del diritto del mare, poiché concretizzava un respingimento verso uno Stato in violazione dellart. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dellart. 3comma 1) della Convenzione contro la tortura nonchédellart. 3 della Cedu (divieto della Tortura e di trattamenti inumani e degradanti).
    Pertanto il Governo Conte II modificava la norma del decreto Salvini, aggiungendo una rilevante novità con il Decreto legge 21 ottobre 2020 nr. 130 (G. Mentasti 2, 2020). Il corpo normativo ribadiva la rinnovata volontà di rispetto degli obblighi internazionali, e innovando gli articoli 1.1, 1.2, e 2 dellart. 19 T.U. immigrazione,relativi al tema dei divieti di espulsione.
     Ai sensi del nuovo art. 19 co. 1.1., non era ammesso il respingimento, lespulsione o lestradizione di unapersona verso uno Stato qualora esistessero fondati motivi che essa rischiasse di essere sottoposta non più solo a tortura ma anche a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu) o anche quando vi fosse motivo di ritenere che lallontanamento dal territorio nazionale,comportava una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 Cedu), a meno che esso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (dovendosi tenere in conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dellinteressato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nonché dellesistenza di legami familiari, culturali e sociali nel paese di origine).
    Conclusioni
    Le norme internazionali sono create dagli Stati, per regolare la loro condotta; purtuttavia è fuorviante pensare al diritto internazionale, come ad un diritto estraneo alla convivenza inter-individuale. Gli Stati esistono, per governare gli individui  e il diritto internazionale, consente di farlo, in modo coordinato tra di essi, non esistendo una autorità superiore con poteri cogenti.
    Alcuni individui sono costretti a lasciare il proprio paese, a causa di una grave crisi economica o per sfuggire ad una catastrofe naturale, ma anche perchéperseguitati ed oggetto della violazione di propri diritti fondamentali, da parte di autorità statali o non statali.
    Altra cosa rispetto ai rifugiati sono i richiedenti asilo,(asylum seekers), anche se le due nozioni tendono nellapratica a identificarsi. Se una persona è qualificabile come rifugiato, allora le Convenzioni internazionali(in primis quella di Ginevra del 1951, ma non solo) gli riconoscono una serie di diritti già prima che la qualità di rifugiatovenga accertata.(C. Focarelli, 2013, 84).
    Questi diritti degli individui incidono sulla potestà degli stati di regolare la loro giurisdizione sul proprio territorio, specie su quella porzione di esso, delimitato dai confini marittimi. Inoltre ne è condizionato in viagenerale, il diritto internazionale del mare che deve adeguarsi al diritto dei diritti umani. Gli Stati rispettosi del principio della necessaria applicazione del diritto (rule of law), possiedono degli strumenti di natura costituzionale, che permettono loro, di attuare il diritto umanitario del mare e riconoscergli supremazia. In determinati periodi storici alcuni governi, per ovviare alla pressione sociale e politica determinata, da un grande afflusso di migranti, hanno adottatocomportamenti difformi, da ciò che il diritto dei diritti umani prescrive. Per ovviare e modificare queste politiche è necessaria lazione, oltre che delle Cortigiurisdizionali interne e internazionali, anche di unopinione pubblica sensibilizzata e informata.Bisogna dunque che casi come quello di Staccato di Cutro non abbiano più a realizzarsi.
    CESARE AUGUSTO PLACANICA.
    Bibliografia
    Contributi rilevanti nella materia, sono costituiti da
    FRANCESCA CANCELLARO in Dagli Hotspot ai Porti chiusi : Quali rimedi per la libertà Sequestrata alla Frontiera? in Sistema Penale, Rivista on-line
    A.MANEGGIA in Il controllo preventivo nella zona contigua in Rivista di diritto Internazionale, 2017 pag. 23
    LUCA MASERA in La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti in Questione Giustizia, Rivista on-line
    MARTINA RAMACCIOTTI in Sulla utilità di un codice di condotta per le organizzazioni non governative impegnate in attività di search and rescue (SAR) in Rivista di diritto Internazionale 2017, Panorama pag. 213
    ANDREA SACCUCCI in La Giurisdizione esclusivadello Stato della bandiera sulle imbarcazioni impegnate in operazioni di soccorso umanitario in alto mare : il caso della Iuventa in Rivista di diritto Internazionale 2018, Panorama pag. 223
    FULVIO VASSALLO PALEOLOGO in Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nellordinamento interno in Questione Giustizia, Rivista on-line
    FULVIO VASSALLO PALEOLOGO in La Richiesta di autorizzazione e procedere sul caso Open Arms (1-20 Agosto 2019) Nota a tribunale di Palermo, collegio per ireati ministeriali 30 gennaio 2020 in Giustizia Insieme, Rivista on-line

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