Nasce il bonus per l’inclusione sociale
Con il mese di settembre prende il via l’iniziativa del governo varata col Decreto Lavoro che prevede incentivi fiscali per i datori di lavoro che decidono di offrire un impiego agli ex percettori di Reddito di cittadinanza. Condizione essenziale per il beneficio di nuova introduzione è l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl).
L’esonero dalla contribuzione previdenziale si differenzia in base alla tipologia di contratto ma in ogni caso l’offerta deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica. Dal 1° gennaio 2024 il bonus assunzioni verrà esteso anche ai percettori dell’Assegno di inclusione.
Il meccanismo messo in campo dal Decreto del 1° maggio è finalizzato a sostenere il rientro nel mondo del lavoro di tutti coloro i quali hanno beneficiato di sussidi che il governo Meloni non ritiene più idonei né tantomeno sostenibili economicamente. La misura prevede un bonus assunzioni per i datori che impiegano gli ex percettori del Reddito di cittadinanza iscritti regolarmente alla piattaforma Siisl, e il bonus assunzione, concretamente, consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale e si differenzia in base alla tipologia di contratto sottoscritto tra azienda e lavoratore.
Lo sgravio più consistente “premia” i contratti stabili, cioè a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato. Per queste fattispecie lo sgravio è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 8 mila euro annui. Il numero di persone che dovrebbe approdare sulla piattaforma Siils si stima pari a circa 600 mila posti per la formazione necessaria a colmare il gap con i requisiti professionali e 60 mila per figure già idonee al lavoro.
L’esonero dalla contribuzione previdenziale si riduce al 50% fino a 4mila euro all’anno per i datori che offrono un contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. A prescindere dall’entità dell’esonero, dal bonus assunzioni sono esclusi i premi e i contributi da versare all’Inail che restano a carico del datore di lavoro per gli oneri assicurativi antinfortunistici e per le malattie.
Il Decreto del 1° maggio ha previsto, inoltre, incentivi fiscali ai beneficiari del Supporto formazione e lavoro che avviano un’attività professionale autonoma individuale o tramite società cooperativa entro il primo anno dalla fruizione del sussidio. In questo caso, coloro che intraprendono attività autonome potranno godere di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione fino a 500 euro al mese.
Incentivi fiscali sono infine erogati alle agenzie del lavoro che mediano tra la domanda e l’offerta di impiego avvalendosi sempre della piattaforma telematica Siisl. Per ogni persona assunta l’agenzia riceve un contributo del 30% riferito all’esonero massimo annuo sempre di 8 mila euro.
Pietro Broccanello