Autonomia differenziata, approvato il disegno di legge al Senato
Approvato in prima lettura il disegno di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata: al Senato sono stati 110 i voti favorevoli, 64 i contrari e 3 gli astenuti. Ora il ddl passa alla Camera, e l’obiettivo resta quello dell’approvazione definitiva entro le elezioni europee.
Cosa prevede il ddl Calderoli
Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ha l’obiettivo di attuare la riforma del Titolo V della Costituzione, messa in campo nel 2001.
In sostanza si avrà la possibilità di definire le linee guida delle intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.
Tra queste c’è la tutela della salute e poi, l’istruzione, lo sport, l’ambiente, l’energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. Quattordici sono invece le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione, ossia materie di competenza concorrente Stato-Regioni su cui gli standard minimi delle prestazioni dovranno essere assicurati su tutto il territorio nazionale. Ogni Lep prevederà un protocollo riguardo i criteri e il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, tenendo conto della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.
Il ddl prevede poi una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio che avrà il compito di provvedere sia a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie sia all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.
Le tempistiche
Il disegno di legge prevede che il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Successivamente, Sato e Regioni avranno 5 mesi di tempo per arrivare a un accordo. Le medesime intese potranno durare fino a 10 anni, per poi essere rinnovate, oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
La clausola di salvaguardia
Peculiare è l’inserimento di una clausola di salvaguardia che consente all’esecutivo di sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto ai trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica.
Andrea Valsecchi