CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO D’OLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE
1) RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE
Si è fatto cenno, nel contesto di alcuni precedenti interventi nel nostro Blog, a principi fondamentali di Scienza delle Finanze e di Diritto Tributario (pur con le relative, talvolta necessarie, eccezioni dettate da scelte di politica economica e relazioni internazionali).
Questi i “fondamenti” dei moderni sistemi tributari per quanto riguarda l’imposizione “diretta”:
– universalità della imposizione diretta personale sul reddito (oggetto di commisurazione del prelievo impositivo è il reddito complessivo del soggetto di imposta, da qualsivoglia fonte e luogo le sue componenti provengano); imposizione da esercitare da parte dello Stato nel cui territorio ha stabile residenza il soggetto interessato.
– tassazione del reddito nel territorio in cui esso è prodotto e da cui trae le proprie ragioni;
– divieto di doppia (o plurima) imposizione, con applicazione della stessa imposta, su redditi che derivino dallo stesso presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi;
– competenza del Paese di appartenenza del contribuente ad effettuare il procedimento di tassazione a carico del proprio cittadino.
Tali principi, apparentemente conciliabili tra loro all’interno del Territorio di uno Stato, diventano inapplicabili congiuntamente allorquando il soggetto contribuente svolga l’attività economica e/o la propria vita di relazione in uno o più Stati diversi dal suo di origine.
A tal fine, per evitare le citate doppie tassazioni e determinare la competenza alla potestà impositiva tra diversi Stati nonché la sua estensione, è consolidata prassi diplomatica internazionale provvedere alla stipula, tra gli Stati, di apposite “convenzioni”, supportate da opportuni accordi amministrativi che regolano l’effettuazione di scambi di informazioni e parallele verifiche (anche ai fini di prevenzione dell’evasione fiscale).
Enti sovranazionali, quali l’OCSE (L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e l’ONU (Organizzazione Nazioni Unite) hanno predisposto schemi di Convenzione a cui fare riferimento.
In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico con l’atto di ratifica da parte del Parlamento, ratifica attuata mediante legge ordinaria che dia compiuta esecuzione al trattato.
L’abituale attività professionale di Studio, legata- sempre più incisivamente – anche all’internazionalizzazione delle imprese e allo specifico campo della fiscalità internazionale, ci offre oggi l’occasione di analizzare, con brevi “focus”, la Convenzione stipulata tra il nostro Governo e il Governo del Regno dei Paesi Bassi (Olanda), con particolare riguardo – in questo iniziale intervento – all’imposizione diretta sul reddito delle persone fisiche .
In un nostro precedente scritto (Beni materiali immateriali, diritti e investimenti finanziari all’Estero: obblighi di dichiarazione) abbiamo posto preliminare attenzione al concetto di residenza fiscale considerando che : “generalmente, per i soggetti destinatari dell’obbligo, la residenza fiscale coincide con la residenza anagrafica o con il domicilio, nel caso in cui si sia scelto, per l’esercizio della propria attività, in luogo diverso dalla residenza…Plurime, invece, le considerazioni da svolgere – caso per caso – quando il soggetto interessato svolga la sua attività In Paesi diversi dal proprio.”
In tale ottica, anche la Convenzione di cui scriviamo pone diversi criteri per l’individuazione della “residenza fiscale” del contribuente.
Infatti, all’art. 4 , nel definire il concetto di “residente in uno degli Stati (Italia o Olanda), così si esprime: “Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno degli Stati>> designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga…” prescindendo in ciò (per l’Italia) dall’ eventuale iscrizione anagrafica in un Comune del territorio nazionale o dall’ iscrizione all’Aire (Albo degli Italiani residenti all’Estero), potendo comunque essere ritenuta residenza fiscale quella in cui venga esercitata la propria attività economica o, alternativamente, il luogo ove- di fatto- sia posto il centro degli interessi sociali e affettivi.
La Convenzione in argomento, così disciplina i casi in cui “una persona fisica” sia residente in entrambi gli Stati:
a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
Per inciso, diverso il caso che riguarda società o altri enti collettivi: infatti” … quando una persona diversa da persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”
Interrompiamo qui questo nostro primo intervento, ripromettendoci di continuare a illustrare, con successivi “focus”, l’importante settore dei rapporti di lavoro transnazionali, delle attività imprenditoriali internazionali e della correlata fiscalità.
Dott. Giacomo Dino Trinchera
giacomo@studiotrinchera.com