La norma contenuta nell’articolo 119 del decreto rilancio ha potenziato fino al 110% la detrazione per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico ed impianti fotovoltaici.
L’agevolazione copre le spese che verranno compiute a partire dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021 e dovrà essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo, fino ad un totale del 110% della spesa.
Ecco nel dettaglio quali interventi sono ricompresi nell’agevolazione:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie (fino a un massimo di spesa di €60.000 da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio);
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione di classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato europeo n.811/2013 (fino a un massimo di spesa di €30.000 da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio);
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (fino a un massimo di spesa di €30.000).
L’agevolazione può ricomprendere anche altre ristrutturazioni, se fatte in contemporanea ad uno degli interventi di cui sopra.
In primo luogo si applica a tutte le operazioni di efficientamento energetico, purchè tali interventi
assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ed ove non fosse possibile, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta. Tale condizione potrà essere dimostrata tramite l’attestato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato.
Ricomprese nella detrazione del 110% sono anche le spese per impianti solari fotovoltaici, entro il limite di €48.000 e comunque non oltre 2400 per ogni kw di potenza nominale dell’impianto.
Si potrebbe estendere alla detrazione anche l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei pannelli fotovoltaici, entro il limite di spesa di €1000 per ogni kWh della capacità di accumulo, ma solo in subordine alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; inoltre tutte le altre agevolazioni pubbliche per questo tipo di intervento non potranno essere cumulate a quella del 110%.
Sempre se fatta in contemporanea agli interventi di cui in premessa, la detrazione si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Affinchè si possa beneficiare dell’agevolazione, gli interventi possono essere eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori della propria attività d’impresa (ma solo per interventi sull’abitazione principale), dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti “in house providing” per interventi realizzati su immobili e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnate in godimento ai propri soci.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, il contribuente deve richiedere il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla stessa.
I dati devono essere comunicati esclusivamente in via telematica e per questo si attendono disposizioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tecnici abilitati potranno verificare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e comunicarle agli uffici dell’Agenzia.
Per i soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa da €2.000 a €15.000.
Andrea Curcio