Alcune indicazioni sulle tempistiche della presentazione dei documenti per il bonus ristrutturazione
Tra decreti legge, circolari e specificazioni, fioccano gli interrogativi da parte di chi vorrebbe ricorrere al superbonus 110% ma non sa se il suo caso specifico ha tutti i requisiti per accedere a tale agevolazione. Il punto di riferimento ultimo per eventuali domande rimane il sito dell’agenzia delle Entrate che cerca di rispondere ai quesiti degli utenti. Ciò detto, ecco alcune indicazioni utili in merito all’accesso al superbonus ristrutturazione.
Per accedere a tale bonus è necessario rispettare una procedura e compilare e inviare tutti i documenti necessari secondo delle tempistiche precise. Numerosi cittadini si sono dunque interrogati su tale documentazione. Per ottenere il bonus 110% bisogna produrre quelli che vengono chiamati “attestati di prestazione energetica” (Ape) ante e post intervento. Tali documenti vengono rilasciati da tecnici abilitati secondo la forma della dichiarazione asseverata. Per come è scritto il decreto, si deduce che gli Ape possano essere ottenuti dal tecnico anche dopo aver presentato la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune di riferimento ma comunque prima dell’inizio dei lavori. Una volta ottenuti gli Ape questi andranno caricati sul portale internet della propria Regione.
Sempre per quanto riguarda le tempistiche, l’intervento che permetterà di accedere al superbonus 110% può essere realizzato in diverse fasi ma la produzione degli attestati di prestazione energetica e la valutazione di tutti gli adempimenti devono essere fatti in riferimento all’intervento nel suo complesso. In questo modo è possibile per esempio intervenire su una zona dell’edificio che richiede una maggior urgenza e in un secondo momento terminare l’intervento sulla restante parte.
Come riportato dal Sole24ore, nel caso invece in cui una Srl abbia in proprietà una villa e abbia deciso di permetterne l’utilizzo in comodato a un privato, quest’ultimo potrebbe ancora godere del bonus 110% fintanto che l’immobile in questione sia un edificio unifamiliare e il soggetto che decide di far realizzare gli interventi sia una persona fisica. Attenzione però alla titolarità: come riportato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 24/2020, i soggetti beneficiari del superbonus ristrutturazione possono “detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”.
Simone Fausti