L’agenzia delle entrate-Riscossione ha risposto ad alcune domande degli utenti in merito alle novità introdotte dagli ultimi decreti riguardo la scadenza dei pagamenti.
Nella sezione Faq dell’agenzia delle entrate-Riscossione, l’Ader ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla sospensione dei pagamenti che, come previsto dall’art 1 del DL n. 129/2020, sono differiti al 31 dicembre 2020. Tale giorno coincide con il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento. Importante ricordare che i pagamenti qui presi in considerazione sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Cosa succede dunque dopo il 31 dicembre? Il pagamento delle rate sospese dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021, pena la decadenza del piano di rientro. Per quanto riguarda i piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre o richiesti entro la medesima data, il contribuente potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza introdotto da Decreto Rilancio, stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche se non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste. Attenzione però perché per le domande che vengono inviate dall’anno prossimo, il limite torna a cinque rate, motivo per cui conviene anticipare entro la fine del 2020 la presentazione della domanda di rateazione.
Il versamento delle quote rimandate dovrà avvenire in un’unica soluzione entro fine gennaio 2021 ma l’Ader ha confermato la possibilità di presentare entro quella data una domanda di dilazione che, se accolta, permette al debitore di versare le quote secondo le scadenze delle singole date, senza attenersi al termine del 31 gennaio 2021.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà alcuna notifica delle cartelle di pagamento nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 dicembre 2020). In questo arco temporale l’agenzia inoltre non attiverà alcuna nuova procedura cautelare, come per esempio fermi amministrativi o ipoteche, né alcuna procedura esecutiva come il pignoramento mentre continuerà a trattare le istanze di rateizzazione dei cittadini e invierà i previsti riscontri.
E se invece un cittadino ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata? Durante il periodo di sospensione, il soggetto può pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione. In alternativa è possibile chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.
Simone Fausti