…Rincorrendo Covid-19…
Proseguendo con il nostro ultimo intervento in tema di decreto “Ristori bis” (D.L. n. 149/2020) dal medesimo titolo di Rincorrendo Covid 19
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– versamenti di novembre per iva e ritenute sul lavoro dipendente
– le rispettive sospensioni sono differenziate in base alle attività oggetto di limitazione nelle varie aree del territorio nazionale.
Tale agevolazione si aggiunge a quella già in atto e riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione: – il versamento relativo al mese di ottobre e quello relativo al trimestre luglio-settembre (scadenza il 16 novembre) – il versamento in scadenza a fine novembre relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.
I soggetti interessati:
– i soggetti che esercitano le attività economiche sospese per effetto del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, (attività di spettacolo, discoteche, sale giochi e scommesse, palestre, piscine, centri benessere e termali, musei, e mostre, convegni, congressi e eventi).
– I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree territoriali ad alto rischio pandemico: zone “arancione” e “rosse”.
– I soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e appartenenti ai settori economici individuati nell’Allegato 2 del DL “149/2020” ( quali le varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, i grandi magazzini, gli empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), nonché quelli che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi): – in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per le zone con classificazione “arancione” o “rossa” la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
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credito d’imposta sugli affitti commerciali:
per le imprese che operano nelle aree ad alto rischio (le cd. zone rosse) è stato approvato un credito d’imposta sugli affitti commerciali cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Il beneficio, inoltre, continua ad essere riconosciuto su tutti gli immobili strumentali per destinazione, indipendentemente dalla categoria catastale.
Sono agevolati i canoni relativi a:
– contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo
– contratti di leasing immobiliare operativo
– contratti di affitto d’azienda
contratti di servizi a prestazioni complesse (es. condivisione spazi attrezzati).
La misura del credito è stabilita in relazione ad ogni fattispecie contrattuale:
60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;
30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda o di servizi a prestazioni complesse;
50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d’azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.
Sempre per queste attività che operano nelle zone di caratterizzate di massima intensità pandemica e che hanno diritto al nuovo contributo a fondo perduto è prevista la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività.
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Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche in zona rossa, per le quali sono stati approvati gli ISA, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.
Bonus baby sitter: i genitori lavoratori, i cui figli sono interessati alla sospensione delle attività scolastiche, hanno diritto ad un bonus da 1.000 euro e al congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione mensile se sono subordinati.
Dott. Giacomo Dino Trinchera
giacomo@studiotrinchera.com