La notificazione è il meccanismo – le cui forme e modalità sono determinate dalla legge – che consente di portare a conoscenza di uno o più soggetti determinati il contenuto di un atto, mediante consegna di una copia conforme all’originale. In altri termini, quindi, con la notificazione si trasferisce un atto dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro soggetto.
Tale attività, per l’interesse pubblico connesso alla garanzia di raggiungimento delle sue finalità, deve essere di regola svolta da un organo pubblico (ufficiale giudiziario) il quale deve dar conto, con apposita relazione, del modo in cui, seguendo la disciplina normativa, ha operato la trasmissione al destinatario di un ben individuato atto. A tal proposito, si fa presente che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario medesimo, fanno piena prova fino a querela di falso ( Cass., sentenze n. 27050 del 18 dicembre 2006; n. 17064 del 26 luglio 2006).
Per quanto concerne gli atti tributari, la disposizione normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 42, co. 1 D.P.R. n. 600/73, secondo cui “ gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ”.
ASPETTI GENERALI
Come accennato, relativamente agli atti tributari, che sono atti recettizi (vale a dire che si perfezionano esclusivamente se portati a conoscenza del destinatario), la notificazione è requisito di fondamentale importanza. Da un lato, infatti, per l’ente impositore, la notificazione costituisce l’unico strumento idoneo ad impedire la decadenza dall’esercizio del relativo potere – come, da ultimo, ribadito dalla Cassazione, con sentenza n. 25095 del 27.11.2006.
In considerazione dell’importanza che riveste, l’adempimento della notificazione è normativamente previsto con riguardo a tutte le categorie di atti tributari.
Ad esempio:
– l’art. 21 D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, di conseguenza stabilire la corretta notifica, in base al citato art. 42 è fondamentale per rispettare al tempistica propedeutica alla proposizione del ricorso introduttivo;
– l’art. 60 D.P.R. n. 600/73 stabilisce le regole per la notifica riguardante gli accertamenti delle imposte sui redditi;
– la disposizione speciale di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, prevede che “Gli avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”;
– l’art. 26 D.P.R. n. 602/73 riguarda, invece, in modo specifico la notifica delle cartelle di pagamento;
– in materia di imposta sul valore aggiunto, l’art. 56 del D.P.R. n. 633/72, dispone che “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti…”;
– in materia di imposta di registro, l’art. 52 del D.P.R. n. 131/86, recita: “L’avviso e’ notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi…”.
Avv. Valerio Astuni